Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 1169 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di merito, dichiarata dalla parte ricorrente in vista dell’udienza, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando la ricorrente non alleghi e dimostri in che modo abbia conseguito, sia pure in parte, il bene della vita richiesto, così da consentire di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. L’evoluzione della vicenda contenziosa, caratterizzata dal venir meno dell’interesse per fatti sopravvenuti, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018, recante le determinazioni per la gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019, censurando alcune disposizioni delle annesse regole di gestione. Le doglianze riguardavano l’obbligo di rispettare i tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali, con erogazione gratuita in caso di inadempimento, il contenimento dei 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza e i criteri di determinazione del budget ambulatoriale.

Con primi e secondi motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione ai contratti integrativi conclusi con l’ATS di Brescia, lamentandone l’illegittimità derivata dalla delibera regionale e, in via autonoma, il richiamo all’art. 15, comma 6, L.R. n. 33/2009 e al punto 4.3 della delibera. In vista dell’udienza la ricorrente ha depositato istanza di improcedibilità, rappresentando il venir meno dell’interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’istanza depositata l’8 marzo 2024 e ne verifica la portata. La ricorrente ha dedotto la cessazione della materia del contendere quanto ai 108 DRG, per l’intervenuto provvedimento correttivo regionale, e la carenza di interesse quanto agli obblighi sui tempi di attesa, mai applicati in concreto, e alla storicizzazione nel budget 2019 dell’abbattimento subito in sede di liquidazione 2014, già definito con una precedente pronuncia del medesimo TAR.

Su queste premesse il Tribunale ritiene di poter dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse. La declaratoria si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina appunto l’ipotesi in cui il giudizio non possa proseguire per il venir meno dell’interesse del ricorrente.

Il Collegio esclude invece i presupposti della cessazione della materia del contendere. La ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto. Manca dunque quel materiale probatorio che consentirebbe di ricostruire, in via ipotetica, la fondatezza delle prospettazioni iniziali.

La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso e di entrambi gli atti di motivi aggiunti. L’evoluzione della vicenda contenziosa, segnata dal sopravvenuto difetto di interesse, giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *