Sanatoria edilizia non consente opere nuove per conformità postuma (TAR Puglia n. 1168 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone la doppia conformità delle opere abusive alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda, e non può essere condizionato all’esecuzione di prescrizioni o di nuovi interventi modificativi dello stato di fatto. È pertanto inammissibile la richiesta di sanatoria che subordini la regolarizzazione alla realizzazione di un terrapieno o all’applicazione di benefici volumetrici regionali sulle rifiniture ancora da eseguire, poiché una simile impostazione postulerebbe non già la conformità delle opere abusive, ma una conformità ex post, eventualmente esistente solo alla data futura e incerta dell’ottemperanza. Il procedimento di accertamento di conformità non si conclude con l’atto che quantifica l’oblazione, ma con il pagamento della stessa e con la verifica della doppia conformità al momento del rilascio del titolo, sicché l’Amministrazione può legittimamente rinnovare l’istruttoria dopo un lungo lasso di tempo.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile ultimato al rustico nel Comune di Pulsano, realizzato in forza di concessione edilizia, presentano nel 2008 domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per opere eseguite in parziale difformità. Nel 2009 il Comune comunica l’accoglimento della domanda e quantifica l’oblazione, ma i ricorrenti corrispondono la somma solo nel 2018, chiedendo la definizione della pratica.

Dopo un sopralluogo che accerta un aumento di cubatura, il Comune applica la sanzione pecuniaria ex art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 in luogo della demolizione, ritenuta impossibile per inscindibilità delle opere abusive dalla parte legittima. I ricorrenti impugnano il provvedimento e le successive note di diniego, con cui il Comune rigetta le istanze di regolarizzazione mediante terrapieno e benefici volumetrici della normativa regionale. Arrivano così al giudizio amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge ricorso e motivi aggiunti, ritenendoli infondati e soprassedendo sulle eccezioni preliminari di inammissibilità. Sul primo motivo, il TAR ritiene che il Comune non sia rimasto inerte rispetto all’istanza di applicazione della normativa regionale, avendola riscontrata, sia pure succintamente, con la nota impugnata, evidenziando l’estraneità della richiesta al procedimento sanzionatorio in corso. La fiscalizzazione dell’illecito, si legge, non equivale a una sanatoria né produce effetti estintivi sul piano penale.

Quanto alla lamentata contraddittorietà tra il richiamo all’art. 33 e i conteggi redatti secondo l’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, il Tribunale osserva che non è provata un’errata quantificazione della sanzione: pur differenziandosi i criteri di calcolo, nei casi di nuova volumetria da ristrutturazione abusiva gli importi possono corrispondere, e i criteri indicati rispondono in astratto allo schema legale dell’art. 33.

Il nucleo argomentativo riguarda il primo motivo dei motivi aggiunti. Le istanze dei ricorrenti non si limitano a dimostrare la doppia conformità delle opere esistenti, ma propongono interventi nuovi: la realizzazione di un terrapieno che riduca le altezze e l’applicazione dei benefici volumetrici regionali sulle rifiniture non ancora eseguite. Il Collegio richiama il granitico insegnamento secondo cui il titolo in sanatoria non può contenere prescrizioni consistenti in interventi modificativi dello stato di fatto, poiché un titolo condizionato postulerebbe una conformità ex post, citando Consiglio di Stato sez. II, 17/03/2025, n. 2147.

Sul secondo motivo dei motivi aggiunti, il TAR esclude la contraddittorietà: la nota del 2009 quantificava l’oblazione senza che il procedimento si fosse concluso, essendo il rilascio del titolo subordinato al pagamento ex art. 36, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Legittima è dunque la scelta di rinnovare l’istruttoria, poiché la doppia conformità va verificata al momento del rilascio, e dal riesame sono emerse ulteriori difformità. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, e il quarto cade con l’infondatezza del secondo. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *