Accesso civico generalizzato ai dati dei laboratori privati per i test Covid (TAR Puglia n. 1169 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
I laboratori di analisi privati che, in forza di provvedimenti dell’amministrazione centrale, svolgono i test diagnostico-molecolari i cui esiti confluiscono nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici, pongono in essere un’attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013. Essi sono pertanto destinatari degli obblighi di trasparenza e della relativa istanza ostensiva. L’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 spetta per sua natura a chiunque, a prescindere dalla sussistenza di un interesse difensivo e dal collegamento tra il documento richiesto e la situazione individuale del richiedente, e non richiede motivazione. Il giudice amministrativo, accertato il diritto, dichiara l’obbligo del soggetto privato di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione della documentazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Il Fatto

La ricorrente presentava in data 17 novembre 2023 un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 a un laboratorio di analisi privato. L’istanza mirava a conoscere la data di autorizzazione del laboratorio da parte del Ministero della Salute allo svolgimento dei test in vitro rt-PCR e il numero di test risultati positivi al virus inviati alle ASL regionali. Il laboratorio non adottava alcun provvedimento di riscontro.

La ricorrente agiva quindi davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, per l’accertamento del proprio diritto all’accesso e per la condanna della struttura convenzionata all’ostensione. In subordine chiedeva accertarsi, ove applicabile il rito dell’art. 117 c.p.a., l’obbligo di provvedere con atto espresso sulla medesima istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’ambito soggettivo della normativa sulla trasparenza. L’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 estende gli obblighi previsti per le pubbliche amministrazioni agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative o attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Il Tribunale verifica poi in concreto la posizione del laboratorio intimato. In forza dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, i laboratori inseriti nel ristretto elenco ministeriale svolgono i test RT-PCR i cui risultati confluiscono nella piattaforma predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità. Tali dati alimentano la misurazione epidemiologica della diffusione del virus.

Da qui la qualificazione decisiva: i laboratori pongono in essere un’attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, giacché mediante lo svolgimento dei test viene effettuato il rilevamento dei dati pandemici, con attività di indubbia valenza pubblica. Non essendo in contestazione l’entità del bilancio, assume valore decisivo che le informazioni attengano a un’attività rientrante nell’interesse pubblico e come tale soggetta all’art. 5 d.lgs. n. 33/2013.

Il Collegio enuncia quindi i caratteri dell’istituto: l’accesso spetta a prescindere da un interesse difensivo e dal collegamento tra documento e situazione individuale, si esercita senza motivazione e va riconosciuto in quanto inerente all’esercizio privato di funzioni o attività di pubblico interesse. A sostegno richiama il proprio precedente (TAR Puglia Lecce, II, n. 968 del 2023) e la giurisprudenza amministrativa conforme, tra cui TAR Campania Napoli, V, n. 3828 del 2024 e TAR Lombardia Brescia, I, n. 384 del 2024.

Il ricorso è pertanto accolto nei confronti del laboratorio intimato, con declaratoria dell’obbligo di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione. Le spese di giudizio sono compensate per giusti motivi, anche nell’ottica di un equo bilanciamento degli interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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