Accesso alla banca dati Interforze sull’esercizio del diritto di difesa (TAR Sicilia n. 1585 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai dati personali raccolti nella banca dati Interforze, il limite regolamentare posto dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.M. 16 marzo 2022 a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non può essere interpretato in senso strettamente letterale, pena la sostanziale sottrazione all’ostensione di quasi tutti i documenti formati dall’Amministrazione dell’interno. Prevale il principio generale dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, che garantisce comunque l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Ne consegue che il giudice non può formulare alcuna valutazione ex ante sull’utilità della documentazione richiesta, vertendo lo scrutinio sull’inerenza del documento all’interesse palesato dall’istante.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto istanza di accesso il 12 maggio 2025 per conoscere le risultanze di un controllo effettuato nei suoi confronti in Catania nella stessa data. L’Amministrazione ha denegato l’ostensione osservando che i controlli operati dalle Forze di Polizia nell’ambito dei servizi di controllo del territorio non formano oggetto di specifico verbale, ma di mero inserimento nella banca dati in uso esclusivo alle forze di polizia, con indicazione del luogo, dell’orario e delle generalità delle persone controllate.
Il ricorrente ha impugnato la nota diniego ex art. 116 c.p.a., deducendo la titolarità di un interesse personale, diretto ed attuale all’accesso: in ragione di quella circostanza l’Amministrazione gli aveva denegato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Il Ministero intimato ha eccepito l’inutilità della documentazione, essendo le circostanze già note al ricorrente dalle difese endoprocedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Il ricorrente è legittimato all’accesso perché portatore di un interesse corrispondente a una situazione giuridica soggettiva collegata agli atti richiesti, funzionale alla conoscenza delle schede e dei rapporti redatti dal personale delle Forze dell’Ordine in occasione dei controlli indicati nell’istanza. La mancata conoscenza di tali informazioni preclude, all’evidenza, l’esperimento dei rimedi procedimentali e processuali a tutela dell’interesse sotteso.
Quanto all’eccezione erariale sull’inutilità della documentazione, il TAR ha osservato che non può formularsi alcuna valutazione ex ante sull’utilità del materiale richiesto: lo scrutinio della pretesa ostensiva verte sull’inerenza del documento all’interesse palesato dall’istante, non sull’utilità in concreto ai fini del soddisfacimento della pretesa correlata.
Il Collegio ha richiamato il principio generale dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, che garantisce comunque l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici, rispetto al limite del precedente comma 6, lett. c), relativo agli atti strumentali alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione e repressione della criminalità.
Il D.M. 16 marzo 2022, all’art. 3, comma 1, lett. b), sottrae all’accesso le relazioni di servizio e gli altri atti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni o autorizzazioni di competenza delle autorità di pubblica sicurezza, salvo che ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti soggetti a pubblicità. Secondo condiviso orientamento, tale limite va interpretato in senso non strettamente letterale, giacché altrimenti sorgerebbero dubbi di legittimità per la sottrazione generalizzata all’ostensione dei documenti dell’Amministrazione dell’interno, con frustrazione delle finalità della legge n. 241/1990.
Quanto ai dati raccolti presso la Banca Dati Interforze, istituita dall’art. 8, legge n. 121/1981, il Collegio ha rilevato che l’art. 10, comma 3, legge n. 121/1981 riconosce a chiunque la facoltà di richiedere conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, fermo restando che l’Ufficio può omettere di provvedere se ciò possa pregiudicare azioni o operazioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Il ricorso è stato accolto, con riconoscimento del diritto all’accesso e del correlato obbligo di ostensione mediante stampa dei dati contenuti negli elaboratori elettronici del Centro istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con esclusione dei dati che potrebbero in concreto e motivatamente pregiudicare specifiche operazioni di tutela dell’ordine pubblico, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.