Aliquota di rendimento 2,44% per la quota retributiva dei militari cessati (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 116 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio va calcolata applicando il coefficiente di rendimento annuo del 2,44% per ogni anno di anzianità utile maturato al 31 dicembre 1995. Il principio, enunciato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e confermato dalla n. 12/2021/QM, si fonda sul rapporto di specialità tra l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e l’art. 44 del medesimo decreto. La pronuncia di inammissibilità per difetto della previa diffida ex art. 153, comma 3, lett. b), cod. giust. cont. produce solo un giudicato formale e non preclude la riproposizione della domanda. L’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei non è fondata se alla data del ricorso e della diffida il termine non è ancora decorso dalla conoscenza della liquidazione.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente di un comando generale dell’Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 30.11.2018 con un’anzianità complessiva di 42 anni, 9 mesi e 19 giorni, chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di cui all’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con arretrati, interessi e rivalutazione. In via subordinata domandava il riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995.

Dopo una prima istanza amministrativa del 6 luglio 2020, respinta dall’INPS, e un primo ricorso, la Sezione territoriale con la sentenza n. 146/2021 del 22.06.2021 aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda subordinata per mancanza della preventiva diffida. Il ricorrente rinnovava la diffida nel 2021 e nel dicembre 2023 e riproponeva il giudizio. L’INPS eccepiva il giudicato formatosi sulla domanda principale, respinta in primo grado e in appello.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile affronta anzitutto l’eccezione di giudicato. La decisione che risolve una questione di rito produce solo un giudicato formale, valido per il rapporto processuale di riferimento, e non impedisce di riproporre la domanda in un diverso giudizio. Poiché la sentenza n. 146/2021 aveva statuito esclusivamente in rito l’inammissibilità per carenza della previa istanza amministrativa, nessun giudicato sostanziale si era formato sulla domanda subordinata.

L’ambito oggettivo del giudizio resta dunque circoscritto alla domanda subordinata, essendo intervenuta in udienza la rinuncia alla domanda principale, accettata dalla difesa dell’INPS. Su tale domanda il ricorso è fondato.

Il percorso argomentativo si snoda sul rapporto tra l’art. 54 e l’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973. L’ambito soggettivo dell’art. 54 è più ristretto: riguarda i soli militari e, al loro interno, la sub-categoria di chi ha maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni. Da qui il rapporto di specialità che impone l’applicazione dell’art. 54 e la rideterminazione dei criteri di calcolo.

Il giudice richiama integralmente, in ossequio al principio di sinteticità di cui agli artt. 5, comma 2, e 17, comma 1, le argomentazioni delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, che hanno fissato il coefficiente annuo del 2,44%, e della n. 12/2021/QM, che ha esteso il principio ai militari con anzianità inferiore ai quindici anni. Il ricorrente possiede i requisiti richiesti, avendo maturato al 31.12.1995 diciassette anni e otto mesi di servizio.

È respinta l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in via subordinata dall’INPS: il ricorrente ha conosciuto la liquidazione del trattamento il 31.12.2018 e, sia alla data del deposito del ricorso (6.12.2023) sia a quella della diffida (5.12.2023), il termine non era ancora maturato. Le spese sono integralmente compensate per il mutamento della giurisprudenza e la novità della questione, ai sensi dell’art. 31, comma 1, cod. giust. cont.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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