Ottemperanza al decreto di equa riparazione (TAR Calabria n. 116 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui agli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. è ammissibile anche quando il titolo giudiziale condanni l’amministrazione al pagamento di somme di denaro, quale il decreto di equa riparazione divenuto definitivo. In tale ipotesi è parimenti esperibile la domanda di condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essendo l’istituto munito di carattere sanzionatorio e quindi cumulabile con gli interessi legali. L’amministrazione soccombente ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in difetto, il giudice accerta l’inottemperanza e nomina il Commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i parametri dell’esecuzione mobiliare.
Il Fatto
La società ricorrente ha agito innanzi al TAR Calabria ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto di equa riparazione emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con cui era stata disposta la condanna dell’amministrazione al pagamento di € 2.800,00 oltre interessi, nonché delle spese di giudizio. Il decreto era stato notificato al Ministero in data 30.06.2019 e non impugnato, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 21.03.2023.
La ricorrente ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e l’ulteriore condanna dell’amministrazione ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il decreto azionato gode di autorità di cosa giudicata, come attestato dalla certificazione in atti. La ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi i sei mesi richiesti. L’amministrazione, dal canto suo, non ha dato prova — come era suo onere — di aver dato esecuzione al provvedimento, pur ritualmente notificato.
Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento. Il passaggio argomentativo più significativo riguarda la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Collegio ne ammette l’esperibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza abbia ad oggetto sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il riferimento va alla Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e al testo novellato dalla legge n. 208/2015, che ha confermato siffatta impostazione.
Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora viene riconosciuta nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il Collegio sottolinea che tale somma si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Il pagamento decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine impartito con la sentenza di ottemperanza e cessa con l’adempimento spontaneo o con l’insediamento del Commissario ad acta.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, ritenuta fattispecie maggiormente affine (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016). La liquidazione avviene con distrazione in favore del difensore. Il Collegio chiarisce inoltre che, in caso di mancata refusione, al pagamento delle spese provvederà il Commissario ad acta: ragioni di pienezza della tutela e di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Il Collegio richiama gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. e i privilegi degli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ.
Nota della Redazione
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