Adeguamento INPS alle Sezioni riunite e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 119 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, l’adeguamento in via amministrativa dell’INPS alle pronunce della Corte dei conti a Sezioni riunite, con la liquidazione del corretto trattamento previdenziale, determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione. La declaratoria consegue alla concorde richiesta delle parti. La compensazione integrale delle spese di lite trova giustificazione nella complessità della questione, segnata da orientamenti giurisprudenziali contrastanti, che integra il giustificato motivo previsto dall’art. 92 cod. proc. civ..
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al corpo della Polizia Penitenziaria in quiescenza, è titolare di pensione liquidata con il sistema di calcolo misto: retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995, contributivo per quelle successive. Non poteva far valere, a quella data, un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni.
Lamentava che l’INPS, nel liquidare il trattamento, non avesse applicato alla quota retributiva la corretta aliquota di rendimento prevista dall’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973. L’Istituto si costituiva dichiarando di essersi adeguato in via amministrativa alle sentenze delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Il ricorrente, in memoria, aderiva alla declaratoria ma invocava la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico rileva che l’Istituto previdenziale si è adeguato in via amministrativa alle pronunce delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021, liquidando al ricorrente il corretto trattamento previdenziale. L’adeguamento ha inciso direttamente sul rapporto controverso, privando la domanda di ogni residuo oggetto di decisione.
Da qui la declaratoria di cessazione della materia del contendere, resa conforme alla concorde richiesta delle parti. La vicenda contenziosa si esaurisce sul piano sostanziale prima della definizione del giudizio: la pretesa azionata trova soddisfazione nella revisione del calcolo operata dall’ente.
Passando alle spese, il giudice rileva la complessità della questione, che ha visto alternarsi pronunce giurisprudenziali contrastanti. Tale rilievo integra il presupposto per la compensazione integrale tra le parti, che viene disposta.
La soluzione non accoglie l’impostazione della soccombenza virtuale invocata dal ricorrente: la regolazione delle spese segue il criterio della complessità oggettiva della materia, non quello della soccombenza teorica dell’ente che abbia medio tempore adeguato la propria condotta.
Il dispositivo dichiara pertanto cessata la materia del contendere, con spese compensate.
Nota della Redazione
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