Riscatto dei periodi tra decorrenza giuridica ed economica della nomina (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 22 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente statale ha diritto al riscatto ai fini pensionistici e dell’indennità di buonuscita del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e la decorrenza economica della nomina in ruolo, qualora abbia tempestivamente inoltrato la relativa domanda al datore di lavoro nel rispetto dei termini previsti dall’art. 147 del d.P.R. n. 1092/1973. Il riscatto dei periodi cosiddetti di vuoto trova la propria base normativa nell’art. 142 del d.P.R. n. 1092/1973 e prescinde dall’originaria assenza di contribuzione, poiché il versamento degli oneri è posto a carico dell’interessato. Il ritardo ultraventennale dell’Istituto previdenziale nel dare risposta alle istanze del pubblico dipendente integra violazione dei doveri di lealtà e correttezza, non essendo ammissibile attendere l’esercizio dell’azione giudiziaria per indicare la corretta modalità di presentazione della domanda. Ne consegue che l’eccezione di decadenza è infondata quando l’amministrazione ha comunque riscontrato la domanda nel merito e ha riconosciuto la computabilità del servizio. La giurisdizione contabile è affermata con riguardo alla posizione previdenziale del dipendente, non alla pretesa di collocamento in quiescenza, che, se non accompagnata da alcuna istanza, difetta di interesse a ricorrere.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo nella scuola elementare con decorrenza giuridica dal 10.9.1983 e decorrenza economica dal 7.5.1987, ha adito il giudice contabile in riassunzione del giudizio promosso davanti alla Sezione del Lavoro del Tribunale di Nola. Quel giudice, con sentenza del 26.5.2022 n. 1125, aveva declinato la giurisdizione su tre capi della domanda attorea.
La docente ha chiesto l’accertamento del diritto al computo del riscatto ai fini pensionistici del periodo compreso tra la decorrenza giuridica e quella economica della nomina, giudiziariamente riconosciuta ai soli fini giuridici, nonché la declaratoria di cessazione dal servizio dall’1.9.2016. Le istanze amministrative erano state presentate al Provveditorato agli studi di Napoli nel 1988; l’INPS le ha respinte con provvedimento del 23.01.2019 per assenza di contribuzione nel periodo, riconoscendo tuttavia dieci mesi e cinque giorni utili ai fini del diritto e della misura del trattamento di quiescenza. Presentato ricorso amministrativo il 22.2.2019, l’Istituto non ha dato alcuna risposta.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto la contumacia del Ministero dell’Istruzione, non costituitosi in giudizio a norma dell’art. 93 del codice della giustizia contabile. Respinge poi la richiesta di estromissione dell’INPS, parte sostanziale del rapporto pensionistico, che ha concretamente deciso sulla posizione contributiva dell’istante con il provvedimento del 23.01.2019.
È respinta anche l’eccezione di inammissibilità fondata sull’assenza di preventiva domanda amministrativa: la domanda di riconoscimento ai fini pensionistici del servizio riconosciuto ai soli fini giuridici risulta tempestivamente presentata al datore di lavoro. L’eccezione è, in ogni caso, inconsistente, poiché l’Istituto ha riscontrato nel merito la medesima domanda. Preliminarmente cadono dunque le tesi difensive dell’INPS.
Sul capo relativo al collocamento in quiescenza, pur a fronte della rinuncia espressa in udienza, la domanda è inammissibile per carenza di interesse: la ricorrente è ancora in servizio e non ha inoltrato alcuna istanza di cessazione, neppure condizionata all’esito del giudizio, operando altresì il principio del factum infectum fieri nequit.
Nel merito la Corte ricostruisce il quadro normativo negli artt. 142, 145 e 147 del d.P.R. n. 1092/1973. L’art. 142, comma 2, prevede che, ove si debba valutare un periodo non retribuito, l’interessato versi le ritenute applicabili all’ultimo stipendio integralmente percepito; l’art. 147, comma 1, impone la domanda almeno due anni prima del limite di età, a pena di decadenza. La Corte accerta che la ricorrente ha ritualmente inoltrato la domanda al datore di lavoro.
Decisivo è il comportamento dell’Istituto. Nella memoria di costituzione l’INPS ha spontaneamente ammesso la riscattabilità del periodo, indicando la corretta via dell’istanza ex art. 142. La risposta è però pervenuta dopo trent’anni, in violazione dei termini della legge n. 241/1990 e dell’art. 149 del d.P.R. n. 1092/1973, che prescrive novanta giorni. Sussiste un dovere di lealtà e correttezza a carico dell’amministrazione, che ben conosceva la differenza tra le due decorrenze e avrebbe potuto chiedere chiarimenti senza attendere il processo. Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati, con riconoscimento del diritto al riscatto, previo versamento degli oneri e al netto del periodo già riconosciuto, con riflessi sul futuro trattamento pensionistico. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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