Holzlagerplatz, nozione di uso agricolo e divieto di destinazione commerciale (TAR Trentino-Alto Adige n. 116 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento amministrativo diretto all’ottenimento della autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un deposito di legname in zona agricola, la domanda del privato costituisce una dichiarazione unilaterale da interpretare secondo i criteri degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e del principio di buona fede di cui all’art. 1366 cod. civ., recepito dall’art. 1, comma 1-bis, legge provinciale n. 17/1993. Il divieto di utilizzazione commerciale del deposito di legname, previsto dalla normativa provinciale e dalle direttive di attuazione, integra un limite di destinazione che l’amministrazione è tenuta ad accertare sulla base del contenuto effettivo dell’istanza. L’ispettorato forestale competente per territorio non eccede i propri poteri quando valuta l’incidenza dell’intervento sulla tutela del patrimonio boschivo e nega l’autorizzazione in presenza di una destinazione commerciale dichiarata. La contestazione della incompetenza relativa va esaminata con priorità, ma è infondata quando il riparto di attribuzioni risulta rispettato. In presenza di un provvedimento con motivazione plurima, è sufficiente la validità di una sola delle ragioni addotte perché il diniego resti legittimo.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di alcuni appezzamenti classificati come zona agricola nel piano urbanistico comunale, ha chiesto al Comune il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per realizzare un deposito di legname su una superficie di 5.354 m² e per eseguire opere di miglioramento fondiario su un’ulteriore porzione. La commissione comunale per il territorio e il paesaggio ha espresso parere favorevole, subordinandolo ai pareri degli uffici provinciali competenti, tra cui l’ispettorato forestale.

Quest’ultimo ha reso un parere negativo articolato su quattro motivi, tra cui la destinazione commerciale del deposito e l’inidoneità del sito in ragione dell’infestazione da bostrico. Il Sindaco ha quindi respinto l’istanza con provvedimento del 23.10.2023. Il ricorrente ha impugnato il diniego e il parere presupposto davanti al TAR Trentino-Alto Adige, deducendo l’incompetenza dell’ispettorato e l’erronea qualificazione dell’iniziativa come attività commerciale.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha esaminato per primo il motivo di incompetenza relativa, in applicazione del principio per cui, ove sussista il vizio, la trattazione degli altri motivi diventa superflua. Il ricorrente sosteneva che l’ispettorato forestale fosse competente solo a determinare l’estensione del deposito in base al taglio annuo, senza poter esprimere valutazioni sulle modalità di stoccaggio. La censura, pur sfiorando l’inammissibilità per genericità, è stata dichiarata infondata: la legge provinciale n. 21/1996 attribuisce al servizio forestale la tutela del patrimonio boschivo e l’art. 28 consente di imporre misure contro la diffusione di parassiti, tra cui la scortecciatura. La realizzazione e la gestione di un deposito di legname rientrano dunque a pieno titolo nell’attività forestale, con il correlato potere di valutare l’impatto dell’intervento.

Passando al primo motivo, il TAR ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 37, comma 2-bis, legge provinciale n. 9/2018 ammette i depositi di legname in zona agricola solo se previsti dal piano paesaggistico e secondo le direttive provinciali. L’art. 2 della delibera n. 693/2021 precisa che il deposito non può essere utilizzato a fini commerciali, mentre l’art. 11 della delibera n. 567/2023 ha introdotto una disciplina transitoria che consente tali manufatti in deroga, purché conformi alle direttive. Il collegio ha qualificato l’istanza come atto unilaterale, soggetta ai criteri ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., e ha richiamato il principio di buona fede sancito dall’art. 1366 cod. civ. e dall’art. 1, comma 1-bis, legge provinciale n. 17/1993.

Dalla relazione tecnica allegata emergeva espressamente che il ricorrente, oltre all’attività agricola, operava commercialmente nel commercio del legno, anche verso i mercati esteri, e che tale attività richiedeva capacità di stoccaggio. La destinazione commerciale era quindi dichiarata dallo stesso istante. Il TAR ha ritenuto che la necessità di soddisfare il fabbisogno aziendale derivante dal taglio annuo non risultasse in alcun modo dalla documentazione progettuale e che la tesi contraria, prospettata solo in giudizio, contrastasse con il tenore della domanda e con il comportamento tenuto in fase amministrativa. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’eccezione alla regola generale del contenimento del consumo di suolo va interpretata in senso restrittivo.

Accertata la legittimità del diniego sotto il profilo della destinazione commerciale, il collegio ha qualificato la motivazione del provvedimento come plurima. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha affermato che è sufficiente la validità di una sola delle ragioni addotte perché l’atto resti immune da censure, con la conseguenza che le doglianze relative all’idoneità del sito e al rifiuto di stoccare legname scortecciato restano assorbite. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore della Provincia costituita e senza statuizione nei confronti del Comune rimasto contumace.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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