Ricercatori universitari esclusi dalla stabilizzazione dei dipendenti pubblici (TAR Toscana n. 116 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
I ricercatori universitari a tempo determinato non rientrano tra i destinatari della stabilizzazione dei dipendenti pubblici prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017. L’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 22, comma 16, del medesimo decreto, sottrae professori e ricercatori, a tempo indeterminato o determinato, alla contrattualizzazione, in conformità ai principi di autonomia universitaria di cui all’art. 33 Cost. La disciplina di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010 non contrasta con la direttiva 1999/70/CE, poiché contiene misure equivalenti a quelle della clausola 5 dell’accordo quadro. La stessa disposizione non presenta profili di illegittimità costituzionale, rientrando la scelta del legislatore nella sua discrezionalità.

Il Fatto

La ricorrente, ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, ha proposto azione di accertamento del diritto all’assunzione a tempo indeterminato come ricercatore. La pretesa si fondava sull’applicazione della disciplina di stabilizzazione dei dipendenti pubblici di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017.

La ricorrente deduceva la violazione del diritto europeo e dell’art. 117, comma 1, Cost., per contrasto della disciplina dei ricercatori di tipo A con la direttiva n. 1999/70/CE, nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010 per violazione degli artt. 3, 9, comma 1, e 33, comma 1, Cost. L’Università resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti di stabilizzazione e per difetto di specificità dei motivi, contestando nel merito le censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, attesa la manifesta infondatezza del ricorso. Il nucleo della decisione riguarda l’ambito applicativo dell’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, che riserva professori e ricercatori universitari ai rispettivi ordinamenti, in coerenza con l’autonomia universitaria riconosciuta dall’art. 33 Cost. Il Collegio valorizza la modifica introdotta dall’art. 22, comma 16, del medesimo d.lgs. n. 75/2017, che ha ricompreso tra i ricercatori anche quelli a tempo determinato, sottraendoli al personale contrattualizzato.

A conferma, la sentenza richiama la circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, che limita le procedure di stabilizzazione ai soli dipendenti contrattualizzati, lasciando i ricercatori al regime di diritto pubblico. Ne deriva l’inapplicabilità della disciplina sul contratto a termine e delle disposizioni del d.lgs. n. 81/2015, espressamente escluse per i contratti stipulati ai sensi della legge n. 240/2010.

Quanto al profilo europeo, il Collegio richiama la Corte di Giustizia UE, sez. VII, 3 giugno 2021, C-326/19, che ha escluso il contrasto tra normativa nazionale e diritto dell’Unione, valorizzando il punto 7 dei considerando della direttiva 1999/70/CE e la clausola 5 dell’accordo quadro. L’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 è qualificato come procedura eccezionale di riassorbimento del precariato, ontologicamente incompatibile con il personale in regime di diritto pubblico, secondo l’insegnamento di Cons. Stato Sez. VII, 28 agosto 2023, n. 8011 e di TAR Lazio Roma Sez. III, 23 maggio 2022, n. 6593.

Infine, la Corte esclude i profili di incostituzionalità dell’art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010. La disciplina contiene limiti di durata e di rinnovi conformi alla clausola 5 dell’accordo quadro e rientra nella discrezionalità del legislatore, che ha razionalmente articolato l’accesso alla docenza secondo il sistema del tenure-track, senza automatismi, come affermato da TAR Puglia, 24 maggio 2018, n. 736. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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