L’ottemperanza per il giudicato del giudice ordinario sulla carta docente è ammissibile anche senza termine di 120 giorni (TAR Abruzzo n. 550 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è lo strumento per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Tale azione è ammissibile anche quando il titolo esecutivo sia stato notificato e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’amministrazione che non abbia dato prova dell’adempimento è tenuta a dare esatta esecuzione alla sentenza, con nomina sin da ora di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia, senza che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire legittimo impedimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire del beneficio economico della “carta elettronica” del docente per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero all’erogazione della prestazione per complessivi euro 2.500,00. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato e notificata all’amministrazione per l’esecuzione. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, ricordando che l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
L’azione è stata dichiarata ammissibile, risultando rispettati i termini di cui all’art. 114, comma 1, e all’art. 87, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. Il Tribunale ha accertato che era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, d.l. n. 669/1996 e che la sentenza era passata in giudicato, come da certificazione in atti.
Poiché l’amministrazione non aveva allegato prova dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni, disponendo la nomina del commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione generale competente, con facoltà di delega. Il commissario avrebbe dovuto provvedere direttamente all’esecuzione del giudicato, anche superando gli ostacoli derivanti dall’eventuale esaurimento dei fondi di bilancio o dalla mancanza di disponibilità di cassa.
Il Tribunale ha infine condannato l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura ridotta del 50% in considerazione della natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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