Documenti radicalmente invalidi in verifica di anomalia: rinvio istruttorio per chiarire la veridicità (TAR Puglia n. 720 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la parte ricorrente deduca che l’aggiudicazione sia stata disposta anche sulla base di documenti radicalmente invalidi, prodotti dalla controinteressata in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, e permangano profili di fatto non chiariti circa la veridicità dei documenti, il giudice amministrativo deve disporre un rinvio istruttorio, consentendo alle parti di formulare richieste istruttorie pertinenti e rilevanti, ivi comprese istanze di ammissione della prova testimoniale ai sensi dell’art. 63, comma 3, cod. proc. amm. L’accertamento della veridicità della documentazione prodotta in sede di verifica di anomalia costituisce presupposto indispensabile per la legittima aggiudicazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e Basilicata ha disposto l’aggiudicazione, in favore della controinteressata, della gara europea a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo quadro relativo al “Servizio per il Vitto” dei detenuti degli istituti penitenziari di Puglia e Basilicata, per quanto concerne il lotto n. 4.

La ricorrente ha contestato l’ammissione della controinteressata alla fase successiva della gara e la ritenuta congruità della sua offerta all’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, chiedendo l’annullamento degli atti di gara e il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente. Ha inoltre proposto motivi aggiunti avverso gli stessi atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che la parte ricorrente ha dedotto espressamente che l’aggiudicazione del servizio di ristorazione controverso sia stata disposta anche in virtù della produzione di documenti radicalmente invalidi, depositati dalla controinteressata in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Tale invalidità deriverebbe, in tesi, dalla promessa di praticare uno sconto vantaggioso nell’acquisto di alcuni generi alimentari, successivamente rimossa dagli stessi interessati all’accordo mediante un patto aggiuntivo apposto al medesimo documento originario.

Il Collegio ha osservato che, allo stato degli atti, permangono profili di fatto non completamente chiariti in ordine alla veridicità dei documenti prodotti, ravvisando sul punto la sussistenza di una lacuna istruttoria.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto opportuno consentire alle parti di interloquire sulla questione e di formulare eventuali richieste istruttorie ritenute pertinenti e rilevanti ai fini della decisione, ivi comprese, ove ne ricorrano i presupposti, istanze di ammissione della prova testimoniale ai sensi dell’art. 63, comma 3, cod. proc. amm.

Conseguentemente, il giudice amministrativo ha disposto il rinvio della causa alla camera di consiglio del 21 luglio 2026, assegnando alle parti termine fino al 10 luglio 2026 per il deposito delle istanze istruttorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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