Acquisizione gratuita e prova rigorosa dell’impossibilità di demolire (TAR Sicilia n. 1172 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine fissato integra un illecito amministrativo omissivo propter rem e comporta, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, l’acquisizione ipso iure del bene abusivo e della relativa area di sedime al patrimonio comunale. L’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e l’amministrazione non è tenuta ad alcuna valutazione di interesse pubblico concreto ed attuale. La proprietà che deduca l’impossibilità di adempiere è onerata della prova rigorosa di cui all’art. 1218 cod. civ., dovendo dimostrare un’oggettiva impossibilità di esecuzione e non una mera inerzia. Il carattere dovuto del provvedimento non esclude che l’ente possa valutare in autotutela la revoca dell’acquisizione.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi di un immobile composto da un piano terra e un primo piano, apprendono solo con la pubblicazione del testamento della de cuius di non essere più intestatari del bene, acquisito in precedenza al patrimonio comunale in esito all’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione concernente opere abusive realizzate dalla dante causa.

Dopo l’accoglimento di un’istanza di autotutela e la revoca della prima acquisizione, con riapertura dei termini per demolire, il Comune adotta un nuovo accertamento di inottemperanza e dispone l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio disponibile. I ricorrenti impugnano il provvedimento, i successivi atti di acquisizione e il diniego di accesso, deducendo l’omessa notifica dell’ordine demolitorio, l’impossibilità materiale di eseguirlo per l’occupazione abusiva dell’immobile da parte di terzi estranei e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023 e ne fa applicazione integrale. L’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce illecito distinto dal primo abuso e grava anche sul nudo proprietario; l’atto di acquisizione è dichiarativo e l’acquisto si perfeziona alla scadenza del termine di novanta giorni. L’onere probatorio dell’impossibilità di adempiere è quello rigoroso dell’art. 1218 cod. civ., da valutare alla luce della natura cogente dell’obbligo di riduzione in pristino.

La prova non è raggiunta. I ricorrenti, pur a conoscenza dell’abuso dal maggio 2017, hanno proposto l’azione cautelare possessoria solo nel giugno 2019 e la diffida agli occupanti nel marzo 2020, senza mai sollecitare accertamenti della Polizia Municipale né depositare denuncia. Il successivo giudizio ex art. 447-bis cod. proc. civ., definito con l’accoglimento dell’ottobre 2023, non risulta seguito dagli atti prodromici all’esecuzione: manca la notifica del titolo in forma esecutiva e l’atto di precetto. La fase esecutiva resta perciò meramente eventuale.

Quanto all’ordinanza di sgombero del 2016, il Collegio ne rileva la revoca sopravvenuta in conseguenza della revoca della prima acquisizione, chiesta dagli stessi ricorrenti. L’operato dell’ente è quindi coerente e confermativo di una leale cooperazione con l’obbligato, il che rende solo più rigorosa l’esigibilità dell’ordine.

Sui vizi di motivazione, trattandosi di atti vincolati, non è richiesta alcuna comparazione con gli interessi privati né l’affidamento alla conservazione di una situazione abusiva, che il tempo non può legittimare. Il principio di proporzionalità non è violato, perché l’acquisizione è atto dovuto e dichiarativo, operando automaticamente per effetto dell’accertata inottemperanza. Il primo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per carenza di interesse e irricevibile quanto all’ordine demolitorio non tempestivamente impugnato; il secondo è infondato.

Il Collegio compensa le spese e precisa che resta nell’apprezzamento dell’ente valutare in autotutela la revoca dell’acquisizione, ove ritenga opportuno concedere un’ulteriore dilazione per completare l’azione giudiziaria contro gli occupanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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