Annullamento in autotutela della pretesa e cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 4139 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, l’adozione da parte dell’Amministrazione di un provvedimento in autotutela che annulli l’atto impugnato, intervenuta nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere qualora realizzi la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente. La declaratoria consegue alla manifestazione dello ius poenitendi dell’Amministrazione, che rimuove la determinazione censurata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con rifusione del contributo unificato.

Il Fatto

Il ricorrente, già sottufficiale dell’Esercito collocato in quiescenza, dal 1997 occupava un alloggio di servizio di proprietà dell’Amministrazione militare, dapprima con titolo e poi, dal 2015, sine titulo. Nel marzo 2015, perduto il titolo di legittima permanenza, il canone veniva rideterminato in € 481,13 mensili.

In data 10 ottobre 2024 l’Amministrazione avviava il procedimento di rideterminazione del canone; il 4 dicembre 2024, accertato l’ottimo stato conservativo dell’immobile, il canone veniva rideterminato in € 1.105,48 mensili. Il ricorrente impugnava tale quantificazione, unitamente agli atti connessi e, con motivi aggiunti, al verbale e alla relazione esplicativa del 3° Reparto Infrastrutture. In pendenza di giudizio, l’Amministrazione annullava in autotutela il provvedimento di rideterminazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che, con comunicazione del 2 dicembre 2025, il Comando Territoriale Nord dell’Esercito Italiano ha provveduto all’annullamento della rideterminazione del canone di occupazione, rimuovendo la determinazione censurata da cui era scaturita la proposizione dei ricorsi.

La questione giuridica attiene agli effetti processuali dell’autotutela sopravvenuta. Il Tribunale osserva che nella specie ricorre una cessazione della materia del contendere, dovendosi rilevare l’intervenuta piena soddisfazione della pretesa attorea.

Il fondamento della declaratoria risiede nell’adozione di un provvedimento in cui si è manifestato lo ius poenitendi dell’Amministrazione resistente, che ha integralmente rimosso l’atto impugnato. A sostegno di tale conclusione il Collegio richiama Consiglio di Stato, V, 11 marzo 2025, n. 1995, II, 3 gennaio 2025, n. 28, V, 17 settembre 2024, n. 7606 e VII, 13 novembre 2023, n. 9737, oltre a T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 17 aprile 2025, n. 1388 e IV, 17 giugno 2024, n. 1827.

Ne discende la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine a entrambi i ricorsi. Quanto alle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza, liquidandole in dispositivo e ponendo a carico dell’Amministrazione anche la rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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