Incompatibilità del docente a tempo definito con cariche gestionali in società di capitali commerciali (TAR Sardegna n. 153 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il professore universitario a tempo definito, pur potendo svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative ai sensi dell’art. 6, comma 12, legge n. 240/2010, è comunque soggetto al divieto assoluto di esercizio del commercio e dell’industria di cui all’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 e all’art. 6, comma 9, legge n. 240/2010. Tale divieto è violato anche dal docente che assuma la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali il cui oggetto sociale comprenda, oltre all’attività professionale, attività di evidente natura commerciale. L’accettazione di cariche in società lucrative costituisce elemento oggettivo e automatico di incompatibilità, senza che rilevi la valutazione sull’intensità dell’impegno, l’assenza di deleghe operative o la sola funzione di rappresentanza legale, in virtù del principio di immedesimazione organica. La disposizione regolamentare di ateneo che vieta la partecipazione ai consigli di amministrazione per i soli professori a tempo pieno non può essere interpretata a contrario come autorizzazione per i docenti a tempo definito, operando in ogni caso le norme primarie di cui al d.lgs. n. 165/2001 e al d.P.R. n. 382/1980.
Il Fatto
Una professoressa associata a tempo definito di clinica chirurgica veterinaria presso un Ateneo era destinataria di una contestazione disciplinare per aver rivestito la carica di legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata, avente ad oggetto la gestione di una clinica veterinaria e attività connesse. Il procedimento disciplinare si concludeva con l’irrogazione della sanzione conservativa della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per tre mesi.
La docente impugnava il provvedimento, sostenendo che l’attività svolta dalla società fosse assimilabile all’esercizio della libera professione del medico veterinario, consentita ai professori a tempo definito, e che la carica di presidente del consiglio di amministrazione, priva di deleghe operative e poteri gestionali, non integrasse gli estremi dell’esercizio del commercio e dell’industria. Sosteneva inoltre il legittimo affidamento sulla base dell’art. 8 del regolamento di ateneo, che vieta la partecipazione ai consigli di amministrazione solo per i professori a tempo pieno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo delle incompatibilità dei professori universitari, richiamando l’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e l’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, che estendono al pubblico impiego i divieti di esercizio del commercio e dell’industria, nonché la disciplina speciale di cui all’art. 6, commi 9 e 12, legge n. 240/2010, che ribadisce per tutti i docenti l’incompatibilità con l’esercizio del commercio e dell’industria, consentendo ai soli professori a tempo definito lo svolgimento di attività libero-professionali e di consulenza.
Il Collegio ha ritenuto provate due decisive circostanze. In primo luogo, l’oggetto sociale della società non era limitato all’attività libero-professionale, ma comprendeva attività di natura commerciale, quali la gestione di laboratori di analisi, la consulenza aziende zootecniche e la gestione di centri di educazione ambientale, con l’esclusione espressa delle attività riservate agli albi professionali e la previsione di avvalersi di professionisti abilitati. Tale struttura escludeva l’integrazione della fattispecie della società tra professionisti ex art. 10 legge n. 183/2011, caratterizzata dall’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.
In secondo luogo, il Tribunale ha escluso la tesi difensiva secondo cui il presidente del consiglio di amministrazione non avrebbe poteri gestionali. Le clausole statutarie attribuivano all’organo amministrativo i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, senza eccezioni, e alla carica di presidente erano connessi poteri di rappresentanza e di firma. La nomina successiva di un amministratore unico, avvenuta in data contestuale all’avvio del procedimento disciplinare, è stata valutata come uno stratagemma volto a eludere il divieto, non potendo retroattivamente escludere i poteri gestori esercitati in precedenza.
In ordine al terzo motivo, il Collegio ha chiarito che l’interpretazione a contrario dell’art. 8 del regolamento di ateneo, che menziona solo i professori a tempo pieno, è praeter legem e come tale vietata, poiché il regime del tempo definito non è contemplato dalla norma regolamentare, che non può derogare alle norme primarie in materia di incompatibilità. Seguendo la tesi della ricorrente, i docenti a tempo definito potrebbero assumere anche le cariche di organi con poteri di gestione, conclusione evidentemente inaccettabile alla luce del sistema normativo.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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