Porto d’armi e legami parentali con pregiudicati: diniego di rinnovo legittimo (TAR Calabria n. 1173 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al divieto generale di portare armi, sicché la sua valutazione appartiene alla discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza. Ai fini del diniego di rinnovo, l’amministrazione può apprezzare fatti ed episodi anche privi di rilievo penale, nonché i legami parentali con soggetti controindicati, ove questi ultimi siano gravi e attinenti all’uso dell’arma. Non è necessario un giudizio di pericolosità sociale, né un accertato abuso, bastando il motivato convincimento che il soggetto non dia affidamento di non abusare delle armi. Il mero decorso del tempo e la titolarità pregressa della licenza non generano alcun affidamento, poiché ogni istanza di rinnovo impone una valutazione attuale degli interessi coinvolti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto d’armi per tiro a volo rilasciata dalla Questura di Crotone e già rinnovata in passato, presentava istanza di ulteriore rinnovo. La Questura avviava il procedimento di diniego, ravvisando motivi ostativi nei legami parentali con soggetti controindicati. L’interessato depositava osservazioni, dichiarando di convivere stabilmente solo con moglie e figli e di non intrattenere alcun rapporto con i parenti controindicati.
Con provvedimento notificato, la Questura respingeva l’istanza, rilevando che il richiedente non dava sicuro affidamento di non abusare delle armi, atteso il rischio che i congiunti potessero impossessarsene. Seguiva il preavviso prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Calabria, deducendo violazione del r.d. n. 773/1931 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza costituzionale, richiamando le sentenze n. 24 del 1981, n. 440 del 1993 e n. 109 del 2019, secondo cui il porto d’armi costituisce eccezione al normale divieto di portare le armi. Sul piano della discrezionalità, il TAR distingue i poteri vincolati da quelli discrezionali previsti dagli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931, riconducendo il diniego di rinnovo alla seconda categoria.
La valutazione dell’autorità non è un giudizio di pericolosità sociale, ma un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza del rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo. Il divieto può fondarsi su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano non ascrivibili a buona condotta, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo.
Nel caso concreto, il TAR ritiene la valutazione del Questore congrua e ragionevole. A carico del padre del ricorrente risultano pregiudizi significativi, tra cui un mandato di cattura e una visita non autorizzata a esponenti malavitosi in carcere; la madre è congiunta di pregiudicati ritenuti appartenenti a cosche mafiose. Il Collegio richiama l’orientamento per cui è legittimo revocare il porto d’armi a un soggetto incensurato solo perché parente di un pregiudicato, nel timore che quest’ultimo possa ottenerne la disponibilità delle armi. Nella nozione di abuso rientra anche l’ipotesi in cui i parenti pregiudicati possano ottenere dal congiunto, anche contro la sua volontà, la disponibilità delle armi.
Il TAR non ritiene dirimenti la negazione della convivenza con i parenti controindicati e l’affermazione dell’incensuratezza, poiché il quadro complessivo, esaminato nel suo insieme e non in modo atomistico, legittima le riserve sull’affidabilità. Quanto alla lunga titolarità della licenza e al fatto che i fatti controindicativi fossero precedenti ai rinnovi ottenuti, il Collegio richiama i propri precedenti (sentenze n. 948 del 14.06.2024 e n. 498 del 27.03.2024): l’esser stato titolare di porto d’armi non fa nascere alcuna aspettativa, poiché ogni istanza di rinnovo impone una valutazione attuale degli interessi coinvolti. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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