Annullamento SCIA in autotutela: sospesa la chiusura dell’attività per difetto di istruttoria (TAR Lombardia n. 624 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, l’annullamento in autotutela di una SCIA adottato a distanza di circa un anno dalla presentazione dell’istanza presenta profili di fumus boni iuris meritevoli di approfondita delibazione in sede di merito, laddove non risulti una chiara ponderazione degli interessi coinvolti e il provvedimento restrittivo dell’attività economica non trovi un fondamento inequivoco nelle norme tecniche di attuazione del PGT. La sussistenza del periculum in mora è configurabile quando la protrazione della chiusura dell’attività comporti la concreta possibilità di compromissione dell’intero complesso aziendale, determinando un danno difficilmente ristorabile per equivalente monetario. La delibazione cautelare è il momento per valutare la necessità di un approfondimento istruttorio in sede di cognizione piena.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato una SCIA per l’apertura di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di un centro sportivo in Buccinasco. A distanza di circa un anno dalla presentazione dell’istanza, il Comune aveva avviato un procedimento di annullamento in autotutela, adottando poi un provvedimento di annullamento della SCIA e il conseguente divieto di prosecuzione dell’attività. Il provvedimento si fondava sull’asserita violazione delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole del PGT, oltre che su un verbale ispettivo della Polizia Locale.
La società ha impugnato i provvedimenti, chiedendone la sospensione cautelare e deducendo, tra i motivi principali, il superamento del termine ragionevole per l’esercizio del potere di autotutela, la mancata ponderazione degli interessi coinvolti, inclusi quelli relativi alla conservazione dell’azienda e dei livelli occupazionali, e il contrasto con i principi di libertà di stabilimento e di concorrenza di cui al D.L. n. 223/2006 e alla Direttiva 2006/123/CE.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nella fase cautelare, ha ritenuto che le questioni sollevate dalla ricorrente siano meritevoli di un approfondito esame nella sede di merito, non potendosi escludere, prima facie, la loro fondatezza. In particolare, il Collegio ha valorizzato tre profili: il primo riguarda il tempo trascorso tra la presentazione della SCIA e l’esercizio del potere di autotutela, che appare rilevante ai fini della verifica del rispetto del termine ragionevole; il secondo concerne l’omessa ponderazione di tutti gli interessi in gioco, in primis quelli imprenditoriali e occupazionali della ricorrente; il terzo attiene alla compatibilità della restrizione con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di concorrenza, considerata l’assenza di un chiaro fondamento normativo nelle norme tecniche di attuazione del PGT.
Ad avviso del Tribunale, tali profili di complessità giuridica rendono opportuna la loro delibazione nella fase a cognizione piena, al fine di un compiuto accertamento della legittimità dell’azione amministrativa. Sul versante del periculum in mora, il Collegio ha ritenuto sussistente il requisito, rilevando che la protrazione della chiusura dell’attività comporta la concreta possibilità di compromissione dell’intero complesso aziendale, configurando un danno che, per sua natura, difficilmente potrebbe essere integralmente ristorato per equivalente monetario.
Il TAR ha quindi accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 3 marzo 2027. La complessità delle questioni trattate ha giustificato l’integrale compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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