Messa in sicurezza di bene vincolato e ordine a tutti i comproprietari (TAR Sicilia n. 1173 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di messa in sicurezza di un immobile privato sottoposto a vincolo culturale e versante in condizioni di pericolo per l’incolumità è adottato dall’autorità preposta in via d’urgenza, con la conseguenza che le questioni relative alle modalità di intervento, alla ripartizione dei costi tra i comproprietari e ai termini di esecuzione appartengono alla fase attuativa e non incidono sulla legittimità del provvedimento, salvo casi abnormi o di manifesto errore di fatto. L’obbligo imposto a tutti i proprietari delle diverse porzioni ha natura solidale, non perché il bene sia in comunione, ma per la natura necessariamente unitaria della prestazione. L’urgenza di provvedere non è esclusa dal tempo intercorso tra l’accertamento del dissesto e l’adozione dell’atto, che anzi rende l’intervento più necessitato. L’adozione del provvedimento senza preventiva comunicazione di avvio del procedimento non è illegittima quando la situazione impone l’immediata tutela della pubblica incolumità, e la circostanza che del fabbricato resti solo una parte non esclude il permanere del rischio di ulteriori crolli.
Il Fatto
Le ricorrenti, vedova e figlie di un defunto proprietario, avevano acquisito per successione legittima una porzione distinta del complesso monastico di S. Maria di Mili, in frazione del Comune di Messina, dichiarato di interesse storico ed architettonico con decreto assessoriale del 1990. Dopo un crollo che aveva interessato altra porzione del complesso, non di loro proprietà, l’autorità giudiziaria penale disponeva il sequestro preventivo dell’immobile, affidandone la custodia alla Soprintendenza.
Il Custode giudiziario, nella veste di dirigente della Soprintendenza, notificava alle ricorrenti e agli altri proprietari un provvedimento che imponeva l’esecuzione immediata degli interventi di messa in sicurezza indicati in una relazione tecnica allegata. Le destinatarie impugnavano l’atto davanti al TAR, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, l’illogicità dei tempi imposti e il difetto di istruttoria quanto all’individuazione delle porzioni effettivamente bisognose di intervento. Con motivi aggiunti, all’esito di una verificazione disposta in un giudizio connesso, deducevano la nullità per mancanza dell’oggetto e, in subordine, l’eccesso di potere per travisamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare dubbi di rito, sia sull’inammissibilità dei motivi aggiunti — le circostanze poste a base delle nuove censure erano conoscibili già al momento del ricorso introduttivo — sia sulla persistenza dell’interesse al ricorso, stante l’intervenuta ordinanza sindacale che aveva conferito effetti conformativi ulteriori. Ritiene tuttavia di poter prescindere da tali profili, perché le censure sono comunque infondate nel merito.
Il Tribunale osserva che l’intervento ordinato dall’autorità preposta in ordine alla messa in sicurezza di un immobile privato vincolato, o comunque pericoloso, è adottato in via d’urgenza. Ne deriva che l’esatta individuazione delle modalità di intervento e la ripartizione dei costi tra più proprietari o contitolari vanno risolte nella fase esecutiva e non incidono sulla legittimità dell’ordine, salvo casi abnormi o di manifesto errore di fatto, non ricorrenti nella specie.
Richiamando la giurisprudenza formatasi sull’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, il Collegio ribadisce che la sola potenzialità di un pericolo grave per l’incolumità pubblica giustifica il ricorso ai poteri extra ordinem, anche quando il pericolo sia noto da tempo. La prevedibilità della situazione e persino la sua imputabilità all’amministrazione non escludono la necessità e l’urgenza attuale dell’intervento. L’esercizio del potere è poi sindacabile secondo i criteri di proporzionalità ed adeguatezza, da un lato tra pericolo e misura, dall’altro tra misura e soggetto chiamato a provvedere, individuato secondo un criterio di effettività delle possibilità di intervento.
Su questa base il primo motivo è respinto: l’urgenza di provvedere non è sminuita dal tempo intercorso tra l’accertamento del crollo e l’adozione dell’atto, che anzi rende l’intervento più necessitato, e non rileva la distanza del complesso dalla pubblica via, essendo comunque il sito aperto all’accesso pubblico in ragione della sua rilevanza culturale. Il secondo motivo cade perché un termine maggiore avrebbe potuto essere richiesto in fase esecutiva. Il terzo è smentito dalla verificazione, che ha accertato l’estensione del dissesto anche alle strutture delle ricorrenti. Quanto ai motivi aggiunti, la circostanza che dell’immobile resti solo una minima parte non esclude il rischio di ulteriori crolli. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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