Accesso civico generalizzato ai dati dei laboratori privati per i test Covid (TAR Puglia n. 1173 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
I laboratori di analisi privati che, in forza di ordinanze e circolari ministeriali, svolgono i test in vitro rt-PCR per il rilevamento del virus SARS-CoV-2 e alimentano la piattaforma epidemiologica dell’Istituto Superiore di Sanità rientrano tra i soggetti destinatari degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, in quanto esercitano un’attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche. Ne consegue che i dati e i documenti relativi a tale attività sono accessibili mediante accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013. Il diritto spetta a chiunque, a prescindere dalla sussistenza di un interesse difensivo e dal collegamento tra il documento richiesto e una situazione individuale da tutelare, e non richiede alcuna motivazione. Il rifiuto o l’inerzia del soggetto destinatario integrano violazione dell’obbligo di ostensione.

Il Fatto

La ricorrente presentava in data 17 novembre 2023 un’istanza di accesso civico generalizzato a un laboratorio di analisi privato. L’istanza mirava a conoscere la data di autorizzazione del laboratorio da parte del Ministero della Salute allo svolgimento dei test in vitro rt-PCR e il numero di test risultati positivi al virus SARS-CoV-2 inviati alle ASL regionali.

Il laboratorio non adottava alcun provvedimento di riscontro. La ricorrente proponeva quindi ricorso al TAR Puglia chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e la condanna all’ostensione, ovvero, in subordine, l’accertamento dell’obbligo di provvedere ex art. 117 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza. L’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 estende gli obblighi previsti per le pubbliche amministrazioni agli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative o attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Il Tribunale verifica in concreto che il laboratorio intimato è inserito nell’elenco dei laboratori autorizzati dal Ministero della Salute, previa indicazione regionale, a effettuare la diagnosi molecolare su campioni respiratori secondo protocolli di Real Time PCR. Tale inserimento deriva dalle previsioni dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute.

Da qui la conclusione che i test svolti dal laboratorio confluiscono nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità e alimentano la misurazione dei dati epidemiologici. L’attività assume dunque valenza pubblica e integra la fattispecie dell’attività di produzione di servizi a favore delle amministrazioni pubbliche. Il Collegio ritiene decisivo che le informazioni richieste attengano a un’attività di pubblico interesse, a prescindere dall’entità del bilancio dell’ente destinatario.

Il Tribunale richiama l’orientamento della stessa Sezione (TAR Puglia, Lecce, II, n. 968 del 26 luglio 2023) e la giurisprudenza amministrativa prevalente (TAR Campania, Napoli, V, n. 3828 del 18 giugno 2024; TAR Lombardia, Brescia, I, n. 384 del 6 maggio 2024). Da tali precedenti ricava che l’accesso civico spetta per sua natura a prescindere da un interesse difensivo, si esercita senza motivazione e riguarda anche attività di esercizio privato di funzioni pubbliche.

Il ricorso è pertanto accolto nei confronti del laboratorio, con declaratoria dell’obbligo di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese di giudizio sono compensate per giusti motivi, anche in un’ottica di equo bilanciamento degli interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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