Servizio pre-ruolo non computabile per l’elettorato passivo a Direttore di Conservatorio (TAR Abruzzo n. 543 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’elettorato passivo per la nomina del Direttore di Conservatorio, consistente nell’avere maturato un servizio effettivo di almeno sei anni nel ruolo di appartenenza, deve essere interpretato nel senso che rileva esclusivamente il servizio prestato a seguito di assunzione a tempo indeterminato, con esclusione del servizio pre-ruolo. La diversità ontologica tra le due tipologie di servizio impedisce di cumulare il periodo pre-ruolo, riconosciuto solo ai fini giuridici ed economici, con quello successivo all’immissione in ruolo per il raggiungimento dell’anzianità richiesta. La partecipazione alla procedura elettiva non costituisce una condizione di impiego, con la conseguenza che la disciplina unionale contro le discriminazioni tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato non trova applicazione.
Il Fatto
Il Conservatorio di Musica di L’Aquila aveva indetto le elezioni per la nomina del Direttore per il triennio 2025/26-2027/28, riservando l’elettorato passivo ai docenti in servizio con incarico a tempo indeterminato che avessero maturato almeno sei anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza. Alla procedura avevano presentato domanda due candidati, tra cui un docente che, pur essendo stato immesso in ruolo solo dal 1° novembre 2020, aveva autocertificato un’anzianità di dieci anni, cumulando il servizio pre-ruolo riconosciuto con decreto del Conservatorio.
Il Comitato dei garanti, sulla base di una dichiarazione della direttrice amministrativa, aveva dichiarato ammissibili entrambe le candidature e, all’esito delle operazioni elettorali del 20 maggio 2025, aveva proclamato eletto il candidato risultato vincitore. L’altro candidato, dopo un sollecito di autotutela rimasto senza risposta, aveva impugnato gli atti della procedura, deducendo la carenza del requisito di anzianità di servizio nel ruolo in capo al candidato eletto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di violazione dell’art. 3 del Regolamento elettorale. Il Collegio ha osservato che la circostanza dell’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° novembre 2020 era incontestata e che, pertanto, alla data della candidatura il controinteressato non aveva maturato l’anzianità di sei anni richiesta. L’operazione di cumulo tra servizio pre-ruolo e servizio di ruolo non poteva essere compiuta, poiché il requisito era riferito espressamente al servizio svolto nel ruolo di appartenenza, ossia in seguito ad assunzione a tempo indeterminato.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 2927/2024, secondo cui il servizio pre-ruolo può essere computato solo in presenza di una previsione normativa esplicita che lo consenta. La continuità del servizio prestato come docente di ruolo costituisce l’indice della maturazione del requisito esperienziale, mentre il servizio pre-ruolo può presentare interruzioni. La diversità ontologica tra le due tipologie di servizio rende la previsione statutaria conforme ai principi costituzionali e alla disciplina unionale, non ravvisandosi alcuna discriminazione del lavoro a termine.
La Corte ha inoltre disatteso le argomentazioni difensive che proponevano una lettura abrogante delle parole “nel ruolo”, nonché il richiamo alla giurisprudenza in materia di concorsi pubblici, ritenuta inconferente in quanto la partecipazione alla procedura elettiva per la carica di Direttore non rientra tra le condizioni di impiego. Parimenti irrilevante è risultata la circostanza della mancata modifica regolamentare proposta in passato, non potendo tale elemento privare di significato la previsione testuale dello Statuto.
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Nota della Redazione
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