Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei giudizi concorsuali (TAR Puglia n. 478 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi concernenti procedure concorsuali, l’accoglimento del ricorso avverso la valutazione di una prova scritta può pregiudicare la posizione dei candidati risultati vincitori o idonei, imponendo l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti. Tale integrazione può essere ordinata mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Amministrazione, che ha l’obbligo di mantenerlo sino alla pubblicazione della sentenza definitiva. La parte ricorrente deve attivarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, pena l’improcedibilità del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato gli atti di una procedura concorsuale pubblica per la copertura di otto posti di “Specialista Avvocato”, contestando l’insufficiente valutazione della prova scritta, corretta in maniera erronea e non conforme ai criteri fissati dalla Commissione. Il Tribunale amministrativo ha ammesso la ricorrente con riserva alla prova orale, che è stata poi superata. L’eventuale accoglimento del ricorso, con la rivalutazione della prova scritta, potrebbe incidere sulle posizioni dei candidati risultati vincitori e idonei nella graduatoria finale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe pregiudicare tutti coloro che sono risultati vincitori o idonei nella procedura selettiva. Pertanto, ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, non costituiti in giudizio. L’ordinanza ha disciplinato l’integrazione mediante notificazione per pubblici proclami, indicando le modalità di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali.

Il Tribunale ha stabilito che la ricorrente deve trasmettere all’Amministrazione la richiesta di pubblicazione di un avviso contenente gli elementi essenziali del giudizio, tra cui l’autorità giudiziaria, il numero di registro generale del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e l’indicazione nominativa dei controinteressati. L’Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare l’avviso, il ricorso, l’ordinanza e l’elenco dei controinteressati in un’apposita sezione del sito denominata “Atti di notifica”, senza rimuoverli fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado.

L’ordinanza ha fissato termini perentori per l’adempimento degli oneri posti a carico della ricorrente. La richiesta di pubblicazione deve essere trasmessa ad ARIF entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La prova della trasmissione e la prova dell’avvenuta pubblicazione devono essere depositate entro il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per la produzione di documenti. La violazione di tali termini comporta l’improcedibilità del ricorso.

La trattazione della causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 23 settembre 2026 per la prosecuzione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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