Alternanza rafforzata: 300 ore soglia minima derogabile solo in aumento (TAR Calabria n. 1174 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione degli atti amministrativi, compresi i bandi di selezione, segue le regole degli artt. 1362 e ss. cod. civ., con prevalenza del criterio letterale, che recede però dinanzi a clausole ambigue o equivoche. In presenza di più possibili letture, va preferita quella che consente la più ampia partecipazione dei concorrenti, in applicazione del principio del favor partecipationis. Il numero di ore di alternanza rafforzata riportato nella tabella riepilogativa di un Avviso PNRR integra pertanto uno standard minimo derogabile in aumento, purché resti entro la forbice percentuale fissata dalla disciplina di riferimento.

Il Fatto

La Regione Calabria approvava, con D.D. n. 12399 del 5 settembre 2024, l’Avviso pubblico n. 3 per la presentazione dell’offerta formativa “Sistema Duale” – percorsi IeFP a.f. 2024/2025, finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4. L’Avviso prevedeva due linee di intervento: la prima per percorsi triennali di qualifica di terzo livello EQF, la seconda per percorsi annuali di quarto livello.

La società ricorrente presentava domanda per la Linea di intervento 1. Con D.D. n. 14474 del 14 ottobre 2024 la Regione approvava la graduatoria ed escludeva il progetto, contestando il mancato rispetto dell’art. 6.1.1 dell’Avviso per l’errata articolazione della formazione duale al primo anno per gli allievi quindicenni, con riguardo alla Tabella 4. Il progetto prevedeva 400 ore di alternanza rafforzata e 600 ore d’aula, mentre la Tabella ne indicava 300. Da qui l’impugnazione, con domanda di accertamento del diritto all’ammissione alla valutazione di merito e al finanziamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto in sede cautelare con ordinanza n. 55 del 31 gennaio 2025, ammettendo il progetto con riserva alla valutazione e disponendo l’integrazione del contraddittorio verso i soggetti ammessi ma non finanziati. In esecuzione del provvedimento, l’amministrazione valutava il progetto con l’attribuzione di 76 punti, punteggio utile al finanziamento.

Nel merito, la questione riguarda l’interpretazione dell’art. 6.1.1: se fissi per il primo anno un numero rigido di 300 ore ovvero consenta al concorrente di modulare la proposta, entro la forbice tra il 30% e il 50% del percorso. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’interpretazione dei bandi segue i criteri degli artt. 1362 e ss. cod. civ., con preferenza per il criterio letterale, salvo che la clausola sia ambigua: in tal caso si applica il favor partecipationis (Cons. Stato, sez. III, n. 5358 del 2020; Cons. Stato, sez. III, n. 1698 del 2022).

La Tabella 4 e la lettura complessiva dell’art. 6.1.1 non escludono un quantitativo superiore di ore di alternanza rafforzata. Depongono in tal senso il richiamo allo standard minimo espresso in percentuale e l’analoga formulazione della nota 13 del par. 2.3.1 dell’Allegato 2 alla domanda, che impone di rispettare “le percentuali e gli standard minimi” della Tabella. La difesa regionale obietta che, se si fosse voluta consentire una scelta tra minimo e massimo, l’Avviso lo avrebbe esplicitato, come per il terzo anno. Il Collegio replica che tale argomento non è dirimente a fronte delle molteplici indicazioni testuali e dell’assenza di una prescrizione puntuale.

L’interpretazione è ritenuta coerente con le Linee Guida PNRR, che per l’alternanza rafforzata prevedono un monte ore flessibile tra 300 e 500 ore. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento di esclusione e ammissione in graduatoria della ricorrente con il punteggio ottenuto. Le spese sono compensate, salvo il contributo unificato a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *