Obbligo GPS nel trasporto lagunare e urgenza degli atti commissariali (Cons. Stato n. 10158 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere regolamentare di imporre l’installazione di un sistema GPS a bordo dei natanti che svolgono servizio di taxi e noleggio con conducente non trova fondamento nelle norme regionali che circoscrivono le competenze comunali alle caratteristiche dei mezzi e del servizio: il relativo obbligo, afferendo alla sicurezza della navigazione e al controllo della velocità, appartiene ai poteri di polizia e sicurezza e non può quindi essere introdotto dal Comune, che ne è incompetente. Sono invece legittime, in quanto espressione di atti urgenti e indifferibili, le delibere commissariali che approvano il protocollo d’intesa e la modifica del regolamento provinciale sul coordinamento della navigazione lagunare, essendo volta la scelta a garantire la continuità del servizio. L’urgenza dell’atto amministrativo ha carattere oggettivo e prescinde da valutazioni meramente discrezionali. La conferenza di servizi può superare il mancato consenso dei soggetti assenti che non abbiano fatto pervenire contrario avviso nel termine.

Il Fatto

Gli operatori del servizio acqueo di taxi e noleggio con conducente nella laguna veneta impugnavano davanti al TAR Veneto una serie di atti comunali e provinciali finalizzati a imporre a bordo dei natanti un sistema di localizzazione e monitoraggio a mezzo GPS. Proposti motivi aggiunti, il primo giudice accoglieva i ricorsi avverso gli atti comunali, ravvisando il vizio assorbente di incompetenza e carenza di potere, e respingeva invece i motivi aggiunti e le domande risarcitorie.

Avverso tale sentenza venivano proposti due appelli, poi riuniti. Gli appellanti contestavano, tra l’altro, l’omessa pronuncia su altri atti impugnati in primo grado e la ritenuta legittimità degli atti commissariali e della modifica dell’art. 66 del regolamento provinciale. Il Comune di Venezia spiegava appello incidentale, poi rinunciato limitatamente ad alcuni capi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il capo relativo all’annullamento della disposizione comunale del 2014 per incompetenza. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, si conferma che l’accoglimento per il vizio di incompetenza comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi, dovendo applicarsi l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., che vieta al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati dall’autorità competente. Devono invece essere esaminate le censure proposte quali vizi propri degli altri atti.

Quanto all’art. 36 del regolamento comunale, già annullato, e all’art. 66 del regolamento provinciale nella versione anteriore al 2015, il Collegio rileva che l’annullamento dell’atto applicativo rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’impugnazione degli atti generali, che si reggeva solo unitamente a quella dell’atto applicativo. Considerazioni analoghe valgono per l’ordinanza comunale e per le delibere di Giunta.

Discorso diverso vale per l’art. 9-bis del regolamento comunale per la circolazione acquea. Il Collegio ritiene fondato il motivo che ne denuncia l’illegittimità per incompetenza: la norma impone l’obbligo dell’apparato GPS ma non trova fondamento nell’art. 36 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 63/1993, per le medesime ragioni già poste a base dell’annullamento della disposizione dirigenziale. Le altre censure restano assorbite. L’annullamento travolge gli allegati e gli avvisi pubblicati l’11 settembre 2014.

Passando all’appello sulle delibere commissariali, il Collegio ritiene le relative censure non idonee a condurre alla riforma. Le problematiche di sicurezza del traffico lagunare si trascinavano da anni e, in difetto di sollecita adozione di misure, il servizio non avrebbe potuto essere garantito con continuità. Le delibere, che si sono limitate ad accordarsi sull’opportunità della modifica dell’art. 66, si qualificano come atti urgenti e indifferibili. Il perfezionamento in prossimità della scadenza del mandato è ragionevole, data l’urgenza. L’urgenza ha carattere oggettivo, sicché il primo giudice non ha esorbitato dal sindacato di legittimità.

Quanto alla conferenza di servizi, il fatto che non tutti i soggetti invitati abbiano presenziato non prova che non siano stati convocati. Il meccanismo consente di superare la mancata espressione del consenso degli assenti che non abbiano fatto pervenire contrario avviso: nella specie consta il parere favorevole della Capitaneria di Porto. La conclusione dei lavori in un’unica seduta è coerente con l’urgenza, e non risulta motivo di rinvio. La denuncia di omessa pronuncia sulla privacy è infondata, poiché la sentenza si è espressa sul punto e la critica difetta di specificità, non essendo stati formalmente riproposti i motivi di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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