Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Lombardia n. 2205 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo di formazione giudiziale esecutivo ha valore ed efficacia di giudicato e fonda la pretesa del creditore ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma assolve la sola funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme calcolata dal creditore non è quindi definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare l’esatta misura di capitale e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il ricorso è accolto con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2197/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma di euro 500,00 all’anno, oltre spese legali per complessivi euro 890,00 distratte al difensore antistatario.
Passata in giudicato la decisione e notificata in data 29.4.2024, l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la corresponsione della somma complessiva di euro 2.000,00 oltre accessori e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale ha però precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare l’esatta misura di capitale residuo e interessi, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio ha poi verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato devono rispettare, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, dichiarandosi l’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnandosi un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori maturati e degli interessi legali. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, senza alcun compenso rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. L’Amministrazione è stata infine condannata alla rifusione delle spese, distratte al difensore antistatario, tenuto conto della natura stereotipata delle controversie in materia.
Nota della Redazione
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