Nulla osta al lavoro e contratto di soggiorno fittizio: legittimo il diniego (TAR Puglia n. 1174 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondata sull’assenza del contratto di soggiorno, costituisce in realtà un diniego nel merito per difetto dei presupposti. Quando l’impresa datrice risulta inattiva e priva di capacità economica, il contratto di soggiorno sarebbe fittizio e puramente formale, con la conseguenza che le garanzie partecipative e il soccorso istruttorio divengono inutili, non potendo la loro osservanza condurre a diverse conclusioni ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. La mancata contestazione degli accertamenti amministrativi ne consolida la valenza preclusiva.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il decreto con cui la Questura di Foggia ha dichiarato l’inammissibilità della sua istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La società datrice aveva presentato al SUI di Roma, in data 27.1.2022, istanza di nulla osta per l’assunzione; il nulla osta era stato rilasciato l’8.7.2022 e lo straniero era entrato in Italia con regolare visto.
Il ricorrente non aveva però sottoscritto il contratto di soggiorno presso il SUI, adducendo di non essere riuscito a ottenere l’appuntamento per la registrazione nonostante le richieste via PEC e i tentativi online. Contro il provvedimento ha proposto ricorso deducendo la mancanza di propria responsabilità, la natura meramente formale dell’inammissibilità e la violazione del contraddittorio e del soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rimedita l’orientamento espresso in fase cautelare e ritiene il ricorso infondato. Il provvedimento impugnato, benché qualifichi l’esito come inammissibilità, costituisce in sostanza un vero e proprio diniego nel merito della richiesta di permesso di soggiorno, per difetto dei presupposti per l’accoglimento.
La Questura, nella relazione depositata il 1.3.2024, ha chiarito che la società datrice risulta inattiva dal 2010 e priva di capacità economica, non avendo più presentato dichiarazioni fiscali da quella annualità. Tali accertamenti non sono stati contestati dal ricorrente e escludono in radice la possibilità di concludere il contratto di soggiorno, che sarebbe stato fittizio e puramente formale.
Da ciò consegue l’inutilità delle garanzie partecipative e del soccorso istruttorio. Anche se il ricorrente avesse potuto rappresentare la mancata convocazione da parte del SUI, tale circostanza non avrebbe potuto condurre a diverse conclusioni, attesa l’impossibilità di stipulare il contratto funzionale al rilascio del permesso. Il Collegio richiama sul punto l’art. 21-octies legge n. 241/1990.
Il Tribunale richiama inoltre il proprio precedente costituito dalla sentenza della Sezione del 14 febbraio 2024, n. 174, non appellata, che si era già occupata della medesima società e che risulta sovrapponibile al caso in esame. Il ricorso è pertanto respinto, con spese compensate in ragione dell’andamento processuale.
Quanto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essa è dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, non avendo il ricorrente dato corso a quanto disposto dall’ordinanza della Commissione n. 16/GP del 10.01.2025, oltre che per la manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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