Ordine di demolizione atto vincolato e pertinenze urbanistiche (Cons. Stato n. 1179 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di valido titolo abilitativo costituisce atto vincolato, fondato unicamente sull’accertamento dell’abuso. Non è richiesta una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, perché tale interesse è definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata, e il mero decorso del tempo non incide sulla legittimità né sull’esercizio del potere repressivo. L’atto è adeguatamente motivato quando contiene la descrizione delle opere abusive, morfologica, costruttiva, dimensionale e ubicativa, e l’individuazione delle violazioni accertate. La pertinenza urbanistica è configurabile soltanto per opere di modesta entità e accessorie rispetto a un’opera principale, non per manufatti che, per dimensioni e funzione, si connotino per una propria autonomia. L’attività di repressione degli abusi tramite ordine di demolizione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Il Comune di Lucca ha ordinato all’appellante la demolizione di alcuni manufatti siti nel territorio comunale, dopo il rigetto di una domanda di attestazione di conformità in sanatoria presentata per regolarizzare opere eseguite in difformità da una precedente concessione edilizia. Il provvedimento richiamava l’art. 196 della legge regionale della Toscana 10.11.2014, n. 65.

Gli interessati hanno impugnato l’ordine davanti al TAR Toscana, deducendo la mancata individuazione e qualificazione puntuale dei manufatti, l’errata applicazione del regime demolitorio a opere di natura meramente pertinenziale e il difetto di motivazione rafforzata in ragione del lungo tempo intercorso. Il TAR, con sentenza n. 297/2023, ha respinto il ricorso. Propongono appello i soccombenti, articolando due motivi; il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce in fatto la consistenza degli abusi: tettoie e tettorie in lamiera per ricovero automezzi e attrezzatura, un garage in muratura, unità abitative in muratura e un massetto pavimentato con pilastri a sostegno di un pergolato. Si tratta, secondo il Collegio, di manufatti autonomi di consistente impatto volumetrico.

In diritto, il Consiglio ribadisce la natura di atto vincolato dell’ordine di demolizione. L’amministrazione non deve illustrare le ragioni di interesse pubblico alla rimozione, perché l’interesse è già individuato dal legislatore. L’atto è sufficientemente motivato quando descrive le opere nella loro dimensione morfologica, costruttiva e dimensionale e indica le violazioni accertate, secondo l’orientamento richiamato (Consiglio di Stato sez. VII, 17/07/2025, n. 6301 e sez. II, 9/12/2025, n. 9688).

Nel caso concreto l’ordine impugnato possiede tutti gli elementi richiesti. I manufatti, inoltre, costituiscono singole unità autonome, con incrementi volumetrici che non possono qualificarsi come mere pertinenze. La Corte richiama il criterio restrittivo della pertinenza urbanistica, applicabile solo a opere di modesta entità e accessorie all’opera principale, non a quelle autonome e non coessenziali, che danno origine a un corpo di fabbrica differente da quello assentito (Consiglio di Stato sez. VI, 4/10/2021, n. 6613).

Quanto alla risalenza delle opere e al dedotto difetto di motivazione, il Collegio richiama l’orientamento consolidato: il decorso del tempo non genera alcun affidamento legittimo, perché la tutela dell’affidamento riguarda provvedimenti che creano aspettative stabili e rapporti giuridici certi, evenienza esclusa quando le opere sono prive dei titoli prescritti (Cons. Stato, sez. VII, 22 gennaio 2024, n. 659). L’attività repressiva, infine, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento né la presentazione di osservazioni (Cons. Stato, sez. VII, 5 gennaio 2024, n. 212).

L’appello è pertanto respinto. Nulla si dispone sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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