Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del Commissario (TAR Campania n. 1510 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato che impone all’Amministrazione l’obbligo di pagamento di somme di danaro, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’inottemperanza si presume provata quando l’Amministrazione non dimostri l’avvenuto pagamento. Accertata la fondatezza della pretesa, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il Commissario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie, comprese le eventuali modifiche di bilancio: l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con decorrenza dall’anno scolastico 2016/2017, e ha condannato il Ministero ad accreditarvi la somma di € 500 per ciascun anno scolastico.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione e non ha ricevuto esecuzione. Preso atto del perdurante inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la dichiarazione dell’obbligo di conformarsi, la condanna al pagamento con assegnazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. È inoltre ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
Nel merito, le statuizioni della decisione azionata non hanno ricevuto esecuzione e l’Amministrazione non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Il Collegio richiama sul punto il principio più volte affermato in tema di onere della prova dell’adempimento, citando TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 1997 del 2023 e, per tutte, Cass., Sezioni Unite Civili, n. 13533 del 2001.
Accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di procedere all’attivazione della Carta elettronica del docente per l’importo indicato e per gli anni scolastici di riferimento, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, è nominato sin d’ora Commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda entro novanta giorni dalla formale richiesta della parte ricorrente, previa dichiarazione della scadenza del termine e della perdurante inottemperanza. Il Commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa, nonché il reperimento materiale delle somme.
Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non sono causa legittima di impedimento all’esecuzione: il Commissario deve porre in essere ogni iniziativa necessaria. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario.
Nota della Redazione
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