Opere post condono restano abusive e demolibili senza motivare interesse pubblico (TAR Puglia n. 1179 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le opere realizzate su un immobile oggetto di domanda di condono, dopo la presentazione dell’istanza, ripetono il carattere dell’abusività del manufatto originario. La pendenza del procedimento di sanatoria non inibisce l’esercizio del potere demolitorio per gli interventi successivi e non ricompresi nella domanda. L’ordine di demolizione di un immobile abusivo costituisce atto dovuto e vincolato: è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e delle ragioni della loro abusività, senza necessità di specificare ulteriori ragioni di interesse pubblico, essendo la ponderazione tra interessi già compiuta a monte dal legislatore. La scelta di estendere la demolizione alle modifiche degli spazi interni è legittima quando si tratti di opere innestate su immobili abusivi.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di un terreno nel Comune di Lecce sul quale erano stati realizzati, in assenza di titolo, un fabbricato residenziale e un ulteriore volume destinato all’attività della proprietaria. In occasione dell’entrata in vigore delle leggi nn. 47/1985 e 724/1995, tali opere erano state oggetto di istanze di condono, ancora non definite dall’Amministrazione.

Dopo la presentazione delle domande di sanatoria, la ricorrente realizzava ulteriori strutture e modificava la distribuzione degli spazi interni del fabbricato residenziale. A seguito di sopralluogo del 25 luglio 2017, il Comune di Lecce accertava la presenza di opere non ricomprese nelle domande di sanatoria e ne ingiungeva la demolizione con ordinanza n. 389 dell’11 marzo 2019. La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo lo sviamento di potere per pendenza del condono e la carenza di motivazione sull’interesse pubblico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta entrambi i motivi. Sul primo, la ricorrente assumeva che la pendenza delle istanze di sanatoria precludesse l’esercizio del potere demolitorio e contestava l’estensione dell’ordine alle modifiche distributive interne, qualificabili al più come manutenzione straordinaria.

Il Tribunale osserva che il provvedimento impugnato elenca specificamente le opere non comprese nelle domande di condono e, nella parte dispositiva, limita l’ordine alle sole opere “di cui alle premesse”. Il Comune, dunque, non ha disposto la demolizione di alcuna opera per cui pende la sanatoria, ma solo degli interventi eseguiti successivamente. Ne discende l’insussistenza di ragioni impeditive: l’istanza di condono non estende i propri effetti inibitori ai manufatti non oggetto della domanda, poiché anche l’eventuale accoglimento della sanatoria non farebbe venir meno la natura abusiva di tali opere.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento amministrativo, ribadito da Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 590 del 27 gennaio 2025, secondo cui le opere innovative e modificative eseguite sui beni oggetto di domanda di condono ne ripetono il carattere dell’abusività, ed è essenziale alla procedibilità della domanda che l’immobile permanga inalterato fino alla definizione dell’istanza. Su questa base risulta legittima anche l’estensione della demolizione all’intervento di modifica degli spazi interni.

Sul secondo motivo, il Tribunale ribadisce che l’ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato. È adeguatamente motivata quando contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 9756 del 14 novembre 2023, non essendo necessarie ulteriori specificazioni, perché la ponderazione tra interesse pubblico e privato è già compiuta a monte dal legislatore.

Nel caso concreto il provvedimento indica puntualmente le opere destinate alla demolizione ed espone le ragioni della loro abusività: non è richiesta né la valutazione della maggiore o minore lesività degli abusi, né l’esposizione di specifiche ragioni di interesse pubblico. Trattandosi di opere realizzate su immobili privi di titolo, le stesse sono a loro volta abusive. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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