Quota retributiva pensione militare e aliquota 2,44% fino al 1995 (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 117 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto al personale militare cessato dal servizio, che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni, va calcolata applicando il coefficiente di rendimento annuo del 2,44% per ogni anno utile maturato a quella data. Il principio, enunciato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e confermato dalla n. 12/2021/QM, trova applicazione anche nei giudizi in cui la questione sia stata riproposta dopo una precedente decisione di mera inammissibilità. La decisione che statuisce solo in rito produce un giudicato formale, non sostanziale, e non preclude la proposizione della domanda di merito in un distinto giudizio. L’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’ente previdenziale è fondata con riferimento ai ratei già liquidati.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente in quiescenza dal 1.10.2018 con un’anzianità complessiva di anni 42, mesi 3 e giorni 5, ha chiesto la riliquidazione della pensione applicando sulla quota retributiva l’aliquota dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con arretrati, interessi e rivalutazione. In via subordinata ha domandato l’applicazione del coefficiente del 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, pari ad anni 17 e mesi 3.

Una precedente domanda subordinata era stata dichiarata inammissibile dalla Sezione con la sentenza n. 69/2021 del 15.3.2021, per mancanza della preventiva diffida ex art. 153 c.g.c. Il ricorrente ha quindi rinnovato la diffida e riproposto la domanda. L’INPS ha eccepito la formazione del giudicato e, in subordine, la prescrizione. In udienza la difesa ha rinunciato alla domanda principale, insistendo su quella subordinata.

La Motivazione della Corte

Il Giudice affronta anzitutto l’eccezione di giudicato. Il giudicato formale formatosi su una decisione di rito vale solo per il rapporto processuale di riferimento e non chiude il merito. Con la n. 69/2021 la Sezione non si era pronunciata sul diritto, avendo statuito la sola inammissibilità per carenza della previa istanza amministrativa. L’eccezione va quindi rigettata.

Rinunciata la domanda principale, l’esame si concentra su quella subordinata. Le Sezioni riunite n. 1/2021/QM hanno affermato che la quota retributiva della pensione a sistema misto spetta al personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità che al 31.12.1995 vantava un’anzianità tra quindici e diciotto anni, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. La successiva n. 12/2021/QM ha esteso il principio ai militari con anzianità inferiore ai quindici anni.

Il Giudice richiama integralmente quelle argomentazioni in virtù del principio di sinteticità della motivazione e ne fa applicazione al caso concreto, riconoscendo il diritto del ricorrente al coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva, nei termini fissati dalle Sezioni riunite.

È invece accolta l’eccezione di prescrizione sollevata in subordine dall’INPS. Il ricorrente ha conosciuto la liquidazione del trattamento in data 5.11.2018; sia al deposito del ricorso sia alla notifica della diffida il termine quinquennale era già maturato per i ratei già liquidati.

Le spese sono integralmente compensate per il mutamento della giurisprudenza e la novità della questione, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c. Il provvedimento dispone l’omissione delle generalità ai sensi degli artt. 22 e 52 d.lgs. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *