Variante confermativa e difetto di interesse: ricorso irricevibile avverso la viabilità esistente (TAR Lombardia n. 117 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La variante al piano di governo del territorio che non introduca alcuna nuova valutazione dell’azzonamento, limitandosi a riprodurre la classificazione già impressa dal piano originario, costituisce atto meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile: il termine d’impugnazione decorre dal piano approvato in origine. Il ricorso proposto avverso la variante è pertanto irricevibile. Sussiste inoltre difetto di interesse ad agire quando la classificazione contestata — nella specie quella di viabilità esistente — non determini alcuna limitazione del pieno godimento del bene né assume carattere prodromico all’espropriazione, difettando il requisito dell’attualità della lesione.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un compendio immobiliare destinato a residenza, composto da più mappali, tra cui due porzioni che il PGT del Comune classifica come viabilità esistente. Tali porzioni costituiscono l’accesso pedonale e carraio all’abitazione. Con lettera del 2013 e successivi incontri i proprietari avevano rappresentato all’Amministrazione che i mappali erano di loro proprietà, chiedendone lo stralcio dalle previsioni viabilistiche.
Con delibera consiliare del 27.11.2019 il Comune adottava la variante n. 4 al PGT, azzonando l’area contigua come area per l’istruzione pubblica ed eliminando la previsione viaria, ma conservando sui due mappali la precedente classificazione. I ricorrenti presentavano osservazioni ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005, chiedendo la riclassificazione come ambito residenziale. Il Comune le respingeva, approvando definitivamente la variante. I proprietari impugnavano la delibera di approvazione e gli atti presupposti con un unico motivo di travisamento dei fatti e illogicità manifesta, deducendo il contrasto tra la classificazione e la nozione di strada di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 285/1992, nonché il mancato svolgimento di funzioni pubbliche da parte dell’area.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione d’irricevibilità sollevata dal Comune e la ritiene fondata. In aderenza agli approdi del Consiglio di Stato (Adunanze Plenarie n. 5/2015, n. 9/2014 e n. 10/2011), il Tribunale qualifica la ricevibilità come presupposto processuale da scrutinare con priorità.
La classificazione di viabilità esistente sui due mappali non è stata introdotta dalla variante impugnata, ma dal PGT approvato con deliberazione comunale del 2006. Rispetto a tale circostanza pacifica, la variante non innova la classificazione dei mappali dei ricorrenti e assume la connotazione di atto meramente confermativo. Nessuna nuova valutazione, in termini di rinnovato esercizio del potere amministrativo, è desumibile dall’atto impugnato. Il ricorso diretto all’annullamento della previsione di azzonamento è quindi irricevibile.
Il Tribunale ritiene sussistente anche una questione d’inammissibilità per difetto d’interesse. L’atto impugnato non ha prodotto alcun effetto lesivo: la modifica della classificazione riguarda le sole aree confinanti e non comporta limitazioni al pieno godimento dei mappali. L’interesse azionato non si fonda su un pregiudizio attuale, come emerge dallo stesso ricorso, che evoca il “dubbio” dei proprietari circa la volontà di trasformare l’ingresso in strada pubblica. Tale volontà non si traduce in atti di esproprio, né la classificazione assume veste prodromica a tali fini.
La conclusione è confermata dalla risposta alle osservazioni, ove il Comune ha precisato che la classificazione indica esclusivamente una funzione viabilistica dell’area, rilevata con atto meramente ricognitivo. In assenza di un’alterazione del preesistente assetto classificatorio e di determinazioni direttamente e concretamente lesive, manca il requisito dell’attualità della lesione. Il ricorso è dichiarato irricevibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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