Osservazioni tardive ex art 10-bis L 241/1990 valutabili prima del diniego paesaggistico (TAR Puglia n. 1072 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la presentazione delle osservazioni al preavviso di diniego non ha natura perentoria, in mancanza di espressa qualificazione legislativa, e persegue una finalità collaborativa e deflattiva. Ne consegue che l’amministrazione procedente è tenuta a valutare le osservazioni dell’interessato ancorché tardive, purché pervenute prima dell’adozione del provvedimento finale. Il diniego adottato senza esame delle osservazioni è illegittimo per violazione dell’art. 10-bis e va annullato, con salvezza della riedizione del potere amministrativo. Restano assorbite le censure sul merito del diniego, preclusa ogni valutazione al giudice in attesa del riesercizio del potere. Nel rinnovato esercizio non può prescindersi dal rispetto dei vincoli paesaggistici gravanti sull’area.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia il diniego di autorizzazione paesaggistica opposto dall’Unione dei Comuni Nord Salento all’istanza presentata ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile su infrastruttura di proprietà della stessa società, in località del Comune di Squinzano.

Il diniego richiamava per relationem il parere non favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, reso in seno alla stessa Unione. La società ha dedotto violazione della disciplina sulle infrastrutture di comunicazione elettronica, difetto di motivazione e di istruttoria, e in via subordinata l’illegittimità delle prescrizioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare e, all’esito dell’udienza pubblica, ha deciso il ricorso nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’esame sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ritenendolo fondato e assorbente. La ricostruzione dei fatti è puntuale: il preavviso di diniego è stato trasmesso con nota del 23 novembre 2021; le osservazioni della società sono pervenute il 26 febbraio 2022; il diniego definitivo è stato adottato il 23 novembre 2022. L’amministrazione, dunque, ha ricevuto le osservazioni oltre il termine di dieci giorni ma molto prima del provvedimento finale, senza esaminarle.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza prevalente secondo cui il termine dell’art. 10-bis non è perentorio, stante la mancanza di espressa qualifica in tal senso, e la finalità tipicamente collaborativa e deflattiva della norma. Le osservazioni tardive devono quindi essere valutate dall’amministrazione procedente, come affermato da TAR Piemonte, sez. II, n. 431 del 2024, TAR Veneto, sez. II, n. 377 del 2018, TAR Molise, sez. I, n. 144 del 2019 e TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1800 del 2018.

Su questa base il Collegio afferma che l’amministrazione sarebbe stata tenuta a esaminare tutte le osservazioni e i documenti prodotti, ancorché pervenuti oltre il decimo giorno dalla notifica del preavviso, ma comunque ricevuti prima dell’adozione del provvedimento finale. Il diniego impugnato è pertanto illegittimo e viene annullato.

Quanto alle ulteriori censure, dirette a contestare le ragioni poste a fondamento del diniego, il Tribunale ritiene preclusa ogni valutazione, in considerazione della necessità che l’amministrazione si pronunci sulle osservazioni sollevate dalla ricorrente in sede procedimentale. Il Collegio ribadisce inoltre, come già nell’ordinanza cautelare, che in sede di riesercizio del potere conformativo, tenuto conto della scelta localizzativa della struttura, non potrà prescindersi dal rispetto dei vincoli paesaggistici gravanti sull’area interessata.

Il ricorso è dunque accolto nei soli termini esposti, con annullamento del diniego, assorbimento delle restanti censure e salvezza della riedizione del potere amministrativo. Le spese sono integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della questione esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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