Riconoscimento titolo estero sostegno, obbligo di misure compensative (TAR Lazio n. 2602 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in altro Stato membro è illegittimo quando l’amministrazione si limiti a rilievi formali e generali sulle differenze tra i percorsi formativi, senza procedere a un esame effettivo e comparativo delle competenze complessivamente acquisite dall’interessato. Anche in assenza di un titolo abilitativo ai sensi della direttiva 2005/36/CE, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono di valutare l’insieme dei diplomi, certificati e titoli nonché l’esperienza pertinente, confrontandoli con le conoscenze richieste dalla normativa nazionale. Nel caso di corrispondenza solo parziale, lo Stato membro ospitante può esigere misure compensative, che non costituiscono una barriera preconcetta al riconoscimento ma il mezzo per colmare le differenze riscontrate. Il diniego che non consideri la possibilità di adottare siffatte misure, nemmeno aggravate, è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento professionale, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, di un attestato di formazione sul sostegno conseguito in Spagna presso un’università iberica. L’amministrazione, sulla base di un parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca, ha respinto l’istanza rilevando che il titolo estero non dà accesso all’insegnamento in Spagna e presenta differenze quantitative e qualitative rispetto al percorso italiano previsto dal D.M. 30.09.2011.
Ricevuto il diniego, l’interessata ha proposto ricorso davanti al TAR Lazio per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea e mancata valutazione effettiva della formazione e dell’esperienza acquisite. Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare con ordinanza, poi ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla cornice europea. Il riconoscimento delle qualifiche professionali presuppone che il soggetto, grazie al titolo conseguito nel Paese d’origine, possa ivi esercitare la professione. Nel caso concreto la ricorrente non aveva prodotto l’attestazione rilasciata dall’autorità spagnola ai sensi della direttiva 2005/36/CE, sicché la fattispecie non ricade nell’ambito applicativo della direttiva, ma in quello degli artt. 45 e 49 TFUE.
Da qui l’obbligo, per le autorità dello Stato membro ospitante, di prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e titoli nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto analitico con le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale. Il Collegio richiama sul punto una sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. VIII, 20 novembre 2025, resa con specifico riferimento al riconoscimento dei titoli sul sostegno, che ha precisato come l’assenza di un titolo abilitativo non impedisca di tener conto del titolo nell’ambito della valutazione comparativa.
Il Ministero aveva formalmente avviato tale confronto, con il massimo favor per l’istante, ma vi ha dato esito negativo sulla base di argomenti ritenuti deboli e preconcetti: il richiamo ai requisiti dei corsi italiani, la denominazione “sostegno educativo” in luogo di “sostegno didattico”, lo svolgimento di insegnamenti in modalità blended. Per il Tribunale la valutazione ministeriale non tiene conto delle conoscenze, abilità e competenze attestate dalla documentazione allegata, che evidenzia un tirocinio curriculare di 300 ore e una diffusa sovrapposizione delle materie con gli insegnamenti del percorso italiano.
Il profilo decisivo è però un altro. A fronte delle differenze riscontrate, l’amministrazione non ha neppure considerato la possibilità di individuare misure compensative idonee a colmare il divario formativo, ritenendo che il riconoscimento avrebbe prodotto una disparità di trattamento con i docenti italiani. Il Collegio osserva che l’assenza di un titolo abilitativo non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento, che può avvenire anche mediante misure compensative, eventualmente aggravate con ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. La giurisprudenza europea — richiamata nella sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. VI, 8 luglio 2021, in C-166/2020 — ammette tali misure anche in presenza di divergenze sostanziali.
Assume rilievo conclusivo il quadro normativo sopravvenuto. Il d.l. n. 71/2024, convertito con la legge n. 106/2024, ha avviato percorsi di specializzazione per chi ha superato un percorso formativo sul sostegno all’estero; il d.i. n. 77 del 24.04.2025 ha richiesto, per l’ammissione, un percorso estero di durata non inferiore a 1500 ore o idoneo a conseguire almeno 60 CFU, prevedendo il riconoscimento di 48 o 36 crediti formativi. Il Dicastero ha ammesso a tali percorsi docenti in possesso del medesimo titolo estero per cui è causa, riconoscendone implicitamente i requisiti di qualità. Ne consegue l’illegittimità del diniego, non essendo chiare le ragioni per cui misure compensative adeguate non possano colmare le differenze. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento e obbligo di riesame; spese compensate.
Nota della Redazione
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