Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e definizione in rito (TAR Marche n. 117 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso, dichiarata dalla parte in atti, ne determina l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo può pervenire a tale esito in rito anche nell’ambito della definizione anticipata disciplinata dall’art. 72-bis cod. proc. amm., quando la causa sia stata chiamata con priorità in camera di consiglio per verificare la persistenza dell’interesse e sussistano ragioni di connessione con altri giudizi. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame del merito dei motivi e riflette il venir meno dell’interesse alla decisione. La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di giusti motivi.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’annullamento di un atto dirigenziale della Regione Marche in materia di personale, adottato nel febbraio 2020, e successivamente ha depositato motivi aggiunti avverso il verbale di una riunione del Comitato di Direzione regionale e alcune deliberazioni della Giunta, tra cui quelle di affidamento di un incarico legale.

Nel corso del giudizio la parte ha depositato in atti una dichiarazione con cui ha affermato di non avere più interesse alla definizione del ricorso. Il Tribunale ha quindi trattato la causa in camera di consiglio, con fissazione prioritaria ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm., anche in ragione della connessione con altri giudizi iscritti a ruoli diversi.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio in rito secondo il modello dell’art. 72-bis cod. proc. amm. La norma consente di definire la controversia con sentenza in forma semplificata quando la domanda è manifestamente inammissibile, improcedibile o infondata, oppure quando si configura una carenza sopravvenuta dell’interesse.

Il dato dirimente è la dichiarazione depositata dalla parte ricorrente, con cui è stata espressamente esclusa la persistenza dell’interesse alla decisione. Su questa base il Tribunale ha qualificato la fattispecie come improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che appunto sanziona il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.

La scelta della definizione in rito ha assorbito ogni esame del merito dei motivi introduttivi e dei motivi aggiunti, comprese le domande di accertamento della nullità di atti presupposti e del rapporto di impiego del controinteressato. Il collegio non si è pronunciato su tali censure, essendo venuta meno la condizione dell’azione.

Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto ricorrenti giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti, in coerenza con la natura della decisione e con il comportamento processuale della parte ricorrente.

La sentenza è stata così pronunciata in camera di consiglio e il dispositivo ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa, secondo il modulo proprio della definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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