Carta docente: l’ottemperanza impone la condanna del Ministero all’erogazione (TAR Lombardia n. 1701 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’avvenuta formazione del giudicato e la mancata esecuzione del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza notificata in copia conforme ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, deve essere decorso tra la notifica del titolo e la proposizione del ricorso. In assenza di prova dell’integrale esecuzione, il ricorso è accolto con condanna dell’Amministrazione all’adempimento entro un termine assegnato e con nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. L’attività commissariale, se affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, rientra nei suoi compiti istituzionali e non dà diritto a compenso.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a propria disposizione la Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo di € 500,00 annui.

La sentenza è stata notificata all’Amministrazione in data 21 marzo 2025 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pavia in data 3 settembre 2025. L’Amministrazione non ha eseguito il disposto, così la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione risulta passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 cod. proc. civ., come dichiarato dalla cancelleria del Tribunale di Pavia in data 3 settembre 2025. La sentenza, in copia conforme, è stata notificata alle Amministrazioni resistenti in data 21 marzo 2025.

Alla data di proposizione del ricorso era dunque trascorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo tra la notifica del titolo esecutivo e l’esecuzione giudiziale. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. V, n. 309 del 2024, secondo cui titolo esecutivo è la sentenza dotata di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ.

L’Amministrazione resistente non ha fornito prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di cui alla sentenza oggetto del contenzioso. Tale circostanza, unita alla verifica dei presupposti processuali, determina l’accoglimento del ricorso.

Ne consegue l’obbligo, in capo all’Amministrazione scolastica, di erogare alla ricorrente l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico per il triennio indicato, per un totale di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla data di notifica della sentenza fino al saldo effettivo. Il termine per l’adempimento è fissato in novanta giorni dalla notifica della presente sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, provvedendo entro i successivi sessanta giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, seguono la soccombenza e sono corrisposte direttamente ai difensori dichiaratisi antistatari, con rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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