Standard urbanistici: la scelta tra cessione e asservimento spetta all’Ente, non al privato (TAR Puglia n. 415 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il SUAP è titolare di una competenza istruttoria propria e autonoma ai sensi dell’art. 5, co 6, d.P.R. n. 160/2010 e non è vincolato dai pareri endoprocedimentali resi dagli uffici comunali, potendo motivatamente disattenderli. La scelta tra le diverse modalità di reperimento degli standard urbanistici — cessione, asservimento o altre forme — costituisce espressione di potestà decisionale dell’Amministrazione e non può ritenersi rimessa al privato, che versa in conflitto di interesse rispetto alla collettività. La cessione gratuita delle aree rappresenta la modalità preferibile, in quanto assicura la disponibilità delle aree all’Ente rendendole “impermeabili” alle vicende proprietarie, sicché la sua richiesta non necessita di motivazione di dettaglio, essendo al più richiesta per le soluzioni alternative. L’atto di arresto procedimentale sorretto da plurime ragioni giustificatrici, solo alcune delle quali contestate, determina l’inammissibilità della censura per difetto di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un suolo in zona Dc Commerciale del PRG di Corato, disciplinata dal Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi, richiedeva il rilascio di un Provvedimento Unico Autorizzativo per la realizzazione di un capannone da adibire a laboratorio di analisi, attività ascrivibile al settore terziario/direzionale. Nel corso dell’istruttoria, l’Ufficio Urbanistica comunale aveva consentito il soddisfacimento degli standard a parcheggio mediante asservimento ad uso pubblico, con convenzione stipulata il 21.11.2024 e pagamento di una somma per la mancata cessione.
Il successivo 31.12.2024 e, reiteratamente, il 31.01.2025, il Responsabile del SUAP, disattendendo le precedenti indicazioni, richiedeva invece il frazionamento e la cessione delle aree in favore del Comune. Avverso tali note, qualificate dalla società come atti di arresto procedimentale, veniva proposto ricorso, deducendo l’incompetenza del SUAP e l’erroneità della pretesa impositiva della cessione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dapprima inquadrato le note impugnate quali comunicazioni endoprocedimentali di arresto, sindacabili proprio in ragione della loro natura, e ha quindi scrutinato la censura di incompetenza del SUAP. Richiamando gli artt. 5, co 6, e 7, co 2, d.P.R. n. 160/2010, ha escluso che il SUAP operi come mero snodo di pratiche: la norma attribuisce allo Sportello Unico una competenza istruttoria propria e la titolarità del provvedimento finale, senza prevedere alcuna natura vincolante dei pareri degli uffici comunali.
La seconda censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse: l’atto di arresto era sorretto da due autonome ragioni — il rispetto delle previsioni delle NN.TT.AA. e la coerenza con gli atti adottati in fattispecie analoghe — ma la ricorrente aveva contestato solo la prima, lasciando impregiudicata la seconda.
Nel merito, la Corte ha affermato che, pur potendosi predicare un principio di equivalenza delle modalità di reperimento degli standard, la scelta spetta all’Ente e non al privato. La cessione costituisce l’opzione elettivamente preferibile, in quanto garantisce la disponibilità delle aree e le sottrae alle vicende proprietarie; pertanto, per richiederla non occorre una motivazione di dettaglio, diversamente da quanto richiesto per le soluzioni alternative. Ha inoltre rilevato la debolezza del parere del Settore che indicava il solo cartello come strumento idoneo ad assicurare l’uso pubblico, considerato che la chiusura in occasione della sospensione dell’attività sottrarrebbe comunque le aree all’utilizzo collettivo.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la novità e particolarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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