Ottemperanza al giudicato e cessazione della materia del contendere (TAR Molise n. 117 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione che esegue spontaneamente il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non può invocare la cessazione della materia del contendere per sottrarsi al pagamento delle spese processuali. Il rimedio dell’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. è ammissibile anche quando il provvedimento da ottemperare sia una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato. L’esecuzione intervenuta in corso di causa, seppure integrale, non elide l’interesse del ricorrente alla condanna alle spese, poiché l’ottemperanza è stata resa possibile solo dall’iniziativa giudiziale. Il giudice amministrativo dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e condanna in solido le amministrazioni resistenti alle spese di giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente dell’amministrazione scolastica, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Campobasso, Sez. Lavoro, n. 4/2024 del 6.02.2024. Con quella pronuncia, in riforma della sentenza del Tribunale di Larino n. 26 del 21.02.2023, era stato riconosciuto il suo diritto all’integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato prima dell’assunzione a tempo indeterminato, con inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all’anzianità maturata a far data dal 29.09.2000 e condanna al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e spese.

Secondo il ricorrente, l’amministrazione aveva riconosciuto le differenze retributive solo nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso, senza integrale esecuzione del decisum. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha allegato l’avvenuto rimborso anche dei contributi unificati e, nel corso del giudizio, ha prodotto un nuovo decreto del 14 aprile 2025 recante la ricostruzione della carriera e la riliquidazione delle differenze retributive.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso quanto ai presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello, attestato dalla cancelleria in data 18.04.2024, e la ricomprensione della sentenza del giudice ordinario fra i provvedimenti le cui statuizioni possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., che richiama l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la produzione intervenuta in corso di giudizio e le convergenti conclusioni delle parti in udienza rendessero doverosa la dichiarazione della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La pretesa azionata con il ricorso aveva, nel frattempo, trovato spontanea e completa esecuzione mediante il decreto del 14 aprile 2025.

Il Tribunale ha tuttavia escluso che l’esecuzione sopravvenuta potesse giustificare la compensazione delle spese. Ha posto a carico delle amministrazioni resistenti le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, sul rilievo che l’ottemperanza dovuta ha avuto luogo solo dopo, e per effetto della, proposizione del ricorso.

La decisione conferma un indirizzo consolidato: la condotta dell’amministrazione che adempia soltanto a seguito dell’iniziativa giudiziale del privato non integra quella ragione di compensazione che il giudice amministrativo può apprezzare quando l’esecuzione sia pienamente satisfattiva e tempestiva. Il ricorrente ha quindi ottenuto soddisfazione sostanziale e integrale sul piano delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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