Destituzione ex tunc senza interesse se servizio utile a fini previdenziali (TAR Lazio n. 5963 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decorrenza del provvedimento disciplinare di destituzione dal servizio del dipendente pubblico già sospeso va fissata al momento dell’inizio della sospensione cautelare, anche quando l’interessato sia stato riammesso in servizio alla scadenza del quinquennio massimo di sospensione in applicazione dell’art. 9, legge n. 19/1990. Il riconoscimento espresso, nel medesimo provvedimento, dell’utilità del servizio di fatto svolto dopo la riammissione sia ai fini giuridici sia ai fini del trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, esclude la lesività della retrodatazione degli effetti sanzionatori al 2005, facendo venir meno l’interesse ad agire del dipendente.
Il Fatto
Un dipendente dell’Amministrazione dell’Interno, già sospeso cautelarmente dal servizio e condannato in sede penale per il reato di ricettazione, veniva riammesso in servizio dopo cinque anni di sospensione. Con decreto del Capo della Polizia adottato nel 2022, l’Amministrazione disponeva la sua destituzione, con decorrenza degli effetti dal 2005, data di inizio della sospensione cautelare. Il provvedimento riconosceva però espressamente l’utilità del servizio di fatto prestato tra la riammissione in servizio e la notifica del decreto, sia ai fini giuridici sia ai fini previdenziali e di quiescenza.
Il dipendente impugnava il provvedimento deducendo l’illegittimità della retrodatazione degli effetti sanzionatori, che avrebbe comportato la perdita del diritto alla pensione per mancato raggiungimento dell’anzianità necessaria. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire. Il Collegio ha rilevato che la censura del ricorrente muoveva dal presupposto – erroneo – che la retrodatazione della destituzione al 2005 incidesse negativamente sulla posizione previdenziale, determinando la perdita del diritto alla pensione. Tale presupposto è stato smentito dal contenuto letterale del provvedimento impugnato, il cui art. 3 dichiara il servizio di fatto espletato dalla data di riammissione in servizio sino alla data di notifica del decreto utile ai fini del trattamento economico in attività di servizio e valido sia ai fini giuridici che a quelli del trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza.
La decorrenza della destituzione dal 2005 è stata quindi ritenuta irrilevante ai fini del computo del periodo utile ai fini previdenziali, che è invece ancorato alla successiva riammissione in servizio. Da qui la mancanza di lesività del provvedimento e la conseguente insussistenza dell’interesse ad agire.
In via ulteriormente esaminata, la Corte ha comunque ritenuto il provvedimento coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la decorrenza della destituzione del dipendente pubblico già sospeso resta fissata al momento dell’inizio della sospensione cautelare. Tale regola opera anche nell’ipotesi di riammissione in servizio per scadenza del termine massimo di sospensione, con la salvezza della valutazione ai fini previdenziali dell’attività svolta tra riammissione e destituzione. Il collegio ha richiamato a sostegno precedenti del Consiglio di Stato.
Nota della Redazione
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