Liquidazione compenso gratuito patrocinio dimezzato ex art. 130 T.U. spese giustizia (TAR Lombardia n. 3170 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo è rimessa all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti. Il giudice deve determinare l’importo tenendo conto della natura dell’impegno professionale, dell’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa e dei criteri di cui all’art. 4, comma 1, d.M. giustizia n. 55/2014. Ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, i compensi spettanti al difensore nel giudizio amministrativo sono dimezzati rispetto ai valori tariffari. La liquidazione può essere disposta anche in sede di decreto collegiale successivo alla definizione del giudizio, comprendendo la fase cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, aveva impugnato il decreto di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale. La domanda cautelare era stata accolta e il giudizio si era concluso con dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese tra le parti. Il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio ha quindi depositato istanza di liquidazione dei compensi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il quadro normativo di riferimento: l’art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 attribuisce all’autorità giudiziaria il potere di liquidare onorario e spese al difensore, nei limiti dei valori medi tariffari, valutando l’impegno professionale e l’incidenza degli atti rispetto alla posizione processuale della parte. L’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 impone il dimezzamento dei compensi nel processo amministrativo. L’art. 4, comma 1, d.M. n. 55/2014 individua i criteri di determinazione del compenso: caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, importanza e difficoltà dell’affare, risultati conseguiti.
Applicando tali criteri, la Sezione ritiene congrua la somma di € 1.200,00 oltre accessori, inferiore rispetto all’importo richiesto di € 2.925,00, tenuto conto della natura della controversia e dell’attività effettivamente svolta. La liquidazione comprende anche la fase cautelare, già definita con esito favorevole al ricorrente. Il decreto dispone altresì l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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