Valutazione titoli nella selezione per incarico autonomo e sindacato del giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 117 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa a una selezione comparativa e pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, d.Lgs. n. 165/2001 appartiene alla giurisdizione amministrativa, perché il concetto di assunzione di cui all’art. 63, comma 4, d.Lgs. n. 165/2001 va interpretato estensivamente, equiparando i lavoratori subordinati e quelli parasubordinati. Nei concorsi pubblici la Commissione esaminatrice è titolare di ampia discrezionalità nella catalogazione dei titoli, nell’attribuzione della rilevanza e nell’individuazione dei criteri di punteggio entro il massimo fissato dal bando. Tale esercizio sfugge al sindacato di legittimità, salvo che ricorrano macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta iniquità o palese arbitrarietà.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato a una selezione indetta dall’Università resistente per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell’ambito di un accordo di collaborazione con la Regione Sardegna, avente a oggetto attività di ricerca e studio per lo sviluppo e l’implementazione della VAS del Piano regionale della rete di portualità turistica. Il bando prevedeva cento punti complessivi, di cui quaranta per i titoli e sessanta per il colloquio; i titoli erano suddivisi in venti punti per il voto di laurea e venti per la comprovata esperienza professionale, nella misura di due punti per ogni anno di attività.
All’esito delle valutazioni la Commissione assegnava alla ricorrente ventotto punti sui titoli e cinquanta sul colloquio, collocandola al secondo posto con 78/100, mentre la controinteressata conseguiva trentotto punti sui titoli e quarantaquattro sul colloquio, risultando vincitrice con 82/100. La ricorrente ha impugnato gli esiti deducendo un unico motivo di eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, carenza di motivazione e manifesta irragionevolezza, dolendosi in particolare del punteggio di dodici su venti riconosciutole per l’esperienza professionale. Il Tribunale ha dapprima stimolato d’ufficio il contraddittorio sulla questione di giurisdizione e ha poi trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione di giurisdizione, conformandosi all’orientamento che ricondotto al giudice amministrativo le controversie sulle selezioni comparative e pubbliche per il conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, d.Lgs. n. 165/2001. La Corte richiama Cass. civ. Sez. Unite n. 7757 del 2017 e l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 13531 del 2016, valorizzando l’interpretazione estensiva dell’art. 63, comma 4 del medesimo decreto. Nel caso concreto rileva che vi è stata pubblicazione di un avviso pubblico e valutazione comparativa secondo criteri predeterminati dalla lex specialis, con conseguente configurabilità di posizioni di interesse legittimo.
Il Collegio prende atto dell’orientamento contrario, secondo cui l’incarico a un professionista non inserito nella struttura organica esprimerebbe autonomia privata e darebbe luogo a un rapporto di parasubordinazione ex art. 409, n. 3, cod. proc. civ., con giurisdizione del giudice ordinario. Ritiene tuttavia di aderire alla diversa prospettiva, che distingue tra diritti soggettivi e interessi legittimi anche nei rapporti di parasubordinazione con la pubblica amministrazione, richiamando Cons. Stato Sez. IV n. 1176 del 2017 e Cons. Stato Sez. V n. 3927 del 2014.
Nel merito il ricorso è infondato. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la Commissione dispone di ampia discrezionalità nella catalogazione dei titoli e nell’attribuzione dei punteggi, con sindacato limitato ai macroscopici vizi di eccesso di potere, citando Cons. Stato Sez. IV n. 2754 del 2016 e Cons. Stato Sez. II n. 9715 del 2023. Nel caso di specie i criteri fissati dalla Commissione e la loro applicazione risultano ragionevoli e coerenti con le finalità selettive.
La disamina dei curricula evidenzia il corretto computo: la ricorrente ha dichiarato esperienze professionali dal 2014, mentre la controinteressata ha documentato attività coerenti con l’incarico almeno dal giugno 2002. Tale divario giustifica la differente valorizzazione e scongiura profili di manifesta irragionevolezza. Quanto alla docenza universitaria, la Corte ritiene non irragionevole che la Commissione l’abbia esclusa, trattandosi di incarico per prestazione libero-professionale e non di attività di ricerca scientifica in sé; in ogni caso, computando le docenze, il punteggio non sarebbe mutato in senso favorevole alla ricorrente.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della natura del giudizio e della questione di giurisdizione approfondita.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.