Filari alberati e vicinitas: il ricorso va respinto senza lesione concreta (TAR Piemonte n. 1071 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto titoli edilizi e tutela del paesaggio urbano, la vicinitas non è sufficiente a fondare la legittimazione al ricorso. Il ricorrente deve allegare e provare un pregiudizio specifico, concreto e attuale, idoneo a incidere in modo apprezzabile sulla propria sfera giuridica, non potendosi invocare il mero peggioramento generale del contesto urbano. La legittimazione ad agire coincide con l’effettiva titolarità della posizione azionata, secondo il criterio della lesività in concreto del provvedimento impugnato. In materia ambientale, la vicinitas può valere come indice della legittimazione, ma non esonera dall’onere di dimostrare l’interesse al ricorso quale utilità concreta conseguibile dall’annullamento. Il singolo cittadino non è titolare della posizione qualificata che spetta ai soli enti esponenziali per la tutela degli interessi diffusi.

Il Fatto

Una società ha ottenuto il permesso di costruire convenzionato per la ristrutturazione e l’ampliamento di un fabbricato industriale nel Comune, con contestuale abbattimento di ventuno tigli presenti lungo una via per allargare il viale e consentire il transito agli automezzi diretti allo stabilimento.

La ricorrente, proprietaria di un immobile situato all’angolo tra due strade, è intervenuta nel procedimento opponendosi al rilascio del titolo e ha impugnato la deliberazione della Giunta, i pareri richiamati, l’ordinanza di modifica della viabilità, il parere antincendio, il provvedimento autorizzativo unico e il permesso di costruire. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso. L’istanza cautelare è stata respinta in primo grado e riformata in appello.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto le eccezioni e dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d’interesse, sia per i profili urbanistici sia per quelli di tutela dell’ambiente e del paesaggio. Dagli atti è risultato provato che l’immobile della ricorrente si affaccia e ha ingresso su una strada diversa da quella interessata dall’abbattimento.

Gli alberi che fronteggiano l’abitazione non saranno rimossi: il filare destinato al taglio si colloca oltre l’incrocio, sul lato opposto, non direttamente visibile dall’affaccio della ricorrente. Il progetto prevede anzi nuove piantumazioni sul lato visibile e la realizzazione di un parco pubblico nella medesima zona. La ricorrente ha quindi dedotto un peggioramento generale del contesto urbano, senza dimostrare pregiudizi concreti e immediati per il proprio immobile.

Il Collegio ha richiamato il criterio della lesività in concreto, ricordando che il giudice deve verificare la configurabilità di un interesse legittimo in capo al ricorrente. Ha poi ribadito che la mera prossimità territoriale non basta nei giudizi sui titoli edilizi e che la vicinitas assolve al più a funzione indiziaria della legittimazione, senza sollevare dall’onere di provare l’utilità concreta dell’annullamento, come affermato dalle Sezioni Unite n. 22 del 2021.

Quanto ai profili ambientali, il Tribunale ha osservato che la ricorrente ha agito come singolo cittadino, non titolare della posizione qualificata riconosciuta ai soli enti esponenziali per la tutela degli interessi diffusi. Anche in materia ambientale, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 9536 del 2025, la vicinitas non esonera dalla dimostrazione di una lesione attuale e dell’utilità effettiva dell’accoglimento. Il ricorso è stato così dichiarato inammissibile in ogni sua parte, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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