Divieto prefettizio di detenzione armi e conflittualità di vicinato (TAR Puglia n. 1182 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. rientra in un’ampia discrezionalità amministrativa funzionale all’incolumità delle persone e alla sicurezza pubblica. Esso non presuppone un giudizio di pericolosità sociale, ma un giudizio prognostico sulla carenza di completa affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abuso. L’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi postula una condotta di vita improntata all’osservanza delle norme penali e delle regole di civile convivenza. Il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni prive di condanne penali o di misure di pubblica sicurezza, potendo fondarsi su episodi di grave conflittualità. La motivazione del provvedimento è censurabile solo se del tutto mancante o manifestamente illogica, non essendo richiesta un’analitica confutazione delle memorie procedimentali.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto con cui la Prefettura di Brindisi gli ha vietato, ex art. 39 T.U.L.P.S. R.D. n. 773/1931, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi specie. Il provvedimento richiama un’informativa del Comando Provinciale Carabinieri, secondo cui era stato disposto il ritiro cautelativo di armi e munizioni a seguito di un episodio di grave conflittualità tra proprietari di terreni confinanti.

Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., oltre al difetto di istruttoria e motivazione, all’errore sui presupposti e allo sviamento, deducendo anche il mancato esame delle osservazioni procedimentali. La Sezione, con ordinanza cautelare n. 329/2021, aveva respinto l’istanza di sospensione. Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma in fase di merito la valutazione già espressa in sede cautelare. Il giudizio del Prefetto è ampiamente discrezionale e investe la affidabilità del soggetto, non la sua pericolosità sociale. Gli episodi di conflittualità di vicinato, con uso improprio dell’arma, rendono ragionevole il giudizio prognostico di inaffidabilità. La remissione delle querele non elimina il fatto storico della conflittualità sfociata in gravi minacce.

Il Tribunale richiama l’art. 11 R.D. n. 773/1931, che consente di negare le autorizzazioni a chi non può provare la buona condotta, e l’art. 43, che ammette il ricusazione della licenza a chi non dà affidamento di non abusare delle armi. Il possesso dei mezzi di offesa costituisce una prerogativa eccezionale, estranea all’ordinaria sfera soggettiva. L’autorizzazione postula una condotta di vita conforme alle norme penali e alle regole di civile convivenza.

Secondo l’orientamento richiamato — tra cui Cons. Stato n. 1270 del 2015, Cons. Stato n. 5398 del 2014 e Cons. Stato n. 4666 del 2013 — il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in assenza di condanne, purché i fatti siano non ascrivibili a buona condotta. La Corte sottolinea che la conflittualità impone una soglia elevata di tutela, soprattutto verso i soggetti maggiormente esposti all’abuso. È sufficiente l’emergenza di un possibile sospetto di abuso, anche da uno sporadico episodio di aggressività.

Il Tribunale ritiene irrilevanti la remissione della querela e l’effettiva esistenza del reato, non potendosi onerare l’Autorità di una valutazione complessiva della personalità del detentore. I procedimenti penali pendenti, per gravi reati, confermano la non immacolata storia personale. Quanto al dedotto deficit motivatorio, l’Amministrazione ha esaminato le memorie, giudicandole inidonee a mutare l’esito. La motivazione sintetica è sufficiente, non essendo richiesta un’analitica confutazione.

Il ricorso è respinto. Per la manifesta infondatezza della pretesa, ai sensi dell’art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, il Tribunale dispone la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente concessa, compensando integralmente le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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