Tollerabile il ritardo minimo nella presentazione delle liste se i delegati sono già nei locali comunali (TAR Molise n. 166 del 02.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine delle ore 12:00 del ventinovesimo giorno antecedente la votazione, previsto dall’art. 32, ottavo comma, d.P.R. n. 570/1960 per la presentazione delle liste e delle candidature, è tassativo, ma il relativo sforamento può essere eccezionalmente giustificato. Ricorrendo il principio del favor partecipationis, il ritardo è tollerabile qualora sussistano cumulativamente tre condizioni: che lo scostamento orario sia lieve; che i presentatori della lista si trovino già all’interno della sede comunale allo spirare del termine; che il ritardo dipenda da ragioni eccezionali e imprevedibili non imputabili agli interessati. La presenza dei delegati nei locali comunali entro il termine deve accompagnarsi alla contestuale disponibilità della documentazione necessaria. La tolleranza del ritardo non richiede che la presentazione sia formalmente perfezionata entro l’orario di scadenza, ma che il procedimento di consegna risulti comunque avviato.

Il Fatto

Un candidato alla carica di Sindaco impugnava dinanzi al TAR Molise il verbale con cui la Sottocommissione elettorale circondariale aveva disposto la ricusazione della propria lista, presentata per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. L’esclusione era motivata dal ritardo nella presentazione della lista, avvenuta alle ore 12:12 — poi rettificato in 12:25 — rispetto al termine perentorio delle ore 12:00 del 25 aprile 2026. Con motivi aggiunti, il ricorrente impugnava anche il provvedimento di riesame con cui la Sottocommissione, correggendo alcuni errori materiali, confermava la ricusazione. La difesa erariale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Commissione elettorale, mentre le controinteressate ne deducevano l’inammissibilità per genericità dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso entrambe le eccezioni preliminari. Quanto alla dedotta inammissibilità per omessa notifica alla Commissione elettorale, il ricorso risultava ritualmente notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla Prefettura e al Comune, sicché l’organo che ha emanato l’atto era stato comunque evocato in giudizio e posto in condizione di difendersi, come richiesto dall’art. 129 cod. proc. amm.. Quanto alla genericità dei motivi aggiunti, il provvedimento sopravvenuto si limitava a confermare la precedente ricusazione, correggendo meri errori materiali, con la conseguenza che le censure già formulate contro il primo atto risultavano idonee a contestare anche l’azione amministrativa successiva.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale — espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8336 del 2019 — secondo cui il termine orario per la presentazione delle liste, pur essendo tassativo, può essere eccezionalmente superato quando ricorrano cumulativamente la lievità del ritardo, la presenza dei presentatori nei locali comunali entro la scadenza e la non imputabilità dello sforamento a ragioni eccezionali e imprevedibili. La presenza dei delegati deve essere accompagnata dalla disponibilità della documentazione necessaria, valorizzando il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale.

Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ha accertato che i delegati della lista esclusa erano presenti nella sede comunale sin dalle ore 11:30, prima della chiusura dell’ingresso avvenuta alle ore 12:00, circostanza confermata dalla relazione del Segretario comunale e dalle dichiarazioni dei dipendenti. Lo scostamento orario era esiguo, pari a soli venticinque minuti, e dipendeva dalla concomitanza, nella stessa mattinata, della presentazione di tre diverse liste e dal necessario completamento delle operazioni relative alla lista precedente. A ciò si aggiungeva l’affidamento ingenerato dalle esternazioni del Segretario comunale, il quale aveva precisato che chi si trovava già all’interno degli uffici avrebbe potuto proseguire nella procedura di deposito.

La documentazione, infine, risultava completa, non avendo né il Segretario comunale né la Sottocommissione rilevato carenze formali o sostanziali. La mancata produzione dei certificati elettorali entro il termine non costituiva di per sé causa di esclusione, potendo la Commissione, secondo quanto chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 23 del 1999, acquisirli d’ufficio o ammettere nuovi documenti. Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso, annullando gli atti di ricusazione e ammettendo la lista alla competizione elettorale, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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