Indennità di trasferimento al militare e nullità della rinuncia preventiva (Cons. Stato n. 10153 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento disposto dall’Amministrazione per sopprimere un reparto o una sua articolazione e ricollocarne il personale integra un trasferimento d’autorità, anche quando l’amministrazione inviti il militare a esprimere il gradimento per una sede. La fonte regolamentare di Forza armata, in quanto subordinata alla legge, non può prevedere una rinuncia preventiva all’indennità, creando un tertium genus di trasferimento “d’autorità senza oneri”. La rinuncia a un diritto del rapporto di lavoro è efficace solo se consapevole ed espressa e se il credito è già entrato nel patrimonio del titolare: la dichiarazione resa prima del trasferimento è irrilevante. L’indennità spetta quando la nuova sede non sia limitrofa, intendendosi per tali i comuni confinanti, anche se distanti oltre dieci chilometri.
Il Fatto
Alcuni militari dell’Aeronautica, in servizio come controllori del traffico aereo presso un distaccamento aeroportuale, sono stati trasferiti presso uno Stormo a seguito del transito delle competenze nella materia dal comparto militare all’aviazione civile. Hanno chiesto l’accertamento dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge n. 86 del 2001, sostenendo la natura autoritativa del provvedimento e la non limitrofità delle sedi.
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, richiamando l’Adunanza plenaria n. 1 del 2016 e la giurisprudenza sulla nozione di sede limitrofa. Il Ministero della Difesa ha appellato, deducendo che il trasferimento era stato disposto “d’autorità senza oneri” e che il militare avrebbe rinunciato all’indennità accettando la sede gradita, con remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 cod. civ.; ha chiesto la rimessione all’Adunanza Plenaria per contrasto con un precedente della Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata secondo cui il trasferimento d’autorità è quello disposto per perseguire in via prioritaria l’interesse dell’amministrazione e non le esigenze personali del dipendente. La natura autoritativa non viene meno quando l’amministrazione, nell’ambito di una rimodulazione della propria organizzazione territoriale, inviti il militare a esprimere il gradimento per un’altra sede: decisiva resta la circostanza che il mutamento di sede deriva da una scelta esclusiva dell’amministrazione, che sopprime il reparto e obbliga il personale a trasferirsi.
La vicenda concreta integra questa fattispecie: la documentazione prodotta dall’amministrazione dimostra che il trasferimento è stato la conseguenza di una riorganizzazione di carattere generale del servizio di controllo del traffico aereo, che ha inciso anche sul distaccamento. L’acquisizione delle informazioni nel corso del procedimento, volta a contemperare le esigenze dell’amministrazione con quelle dei militari, non ha modificato la natura del provvedimento: le sedi di destinazione sono state individuate in un piano complessivo di reimpiego del personale. Il comma 1-bis dell’art. 1 della legge n. 86/2001, del resto, collega alla soppressione del reparto una presunzione della natura autoritativa del trasferimento.
La direttiva d’impiego di Forza armata richiamata dall’appellante non può derogare alla previsione legislativa. In quanto fonte subordinata, l’atto amministrativo generale non può alterare le caratteristiche di un istituto disegnato dalla legge né introdurre un tertium genus di trasferimento “d’autorità senza oneri”: o il trasferimento è d’autorità e l’indennità spetta, entro i limiti del comma 1-bis, o si tratta di trasferimento a domanda. La direttiva è comunque disapplicabile in un giudizio rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Anche la qualificazione della dichiarazione come remissione del debito non regge: la remissione presuppone che il credito sia già entrato nel patrimonio del disponente, mentre la volontà di rinunciare a un diritto del rapporto di lavoro deve essere consapevole ed espressa e successiva all’acquisizione del diritto. Opera inoltre il limite dell’art. 2113 cod. civ., che non ammette rinunce a diritti non ancora maturati. Nel caso concreto i moduli sono stati sottoscritti prima dei singoli trasferimenti e sono stati depositati solo in appello, quindi inammissibili ai sensi dell’art. 104 c.p.a.: difetta la prova della rinuncia.
Sussistono dunque i presupposti dell’indennità, essendo il trasferimento disposto per una sede non limitrofa, posta in comune non confinante e a distanza superiore a dieci chilometri. Il precedente invocato dall’appellante è isolato rispetto all’orientamento consolidato, non sussiste contrasto rilevante ai sensi dell’art. 99 c.p.a. e la richiesta di rimessione non è accolta. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna dell’amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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