Proroga attività estrattiva solo con progetto invariato (TAR Puglia n. 1185 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proroga dell’attività estrattiva ex art. 35 L.R. Puglia n. 37/1985 presuppone l’invarianza del progetto di coltivazione e recupero rispetto agli elaborati originariamente assentiti. Il rilascio del titolo in regime transitorio è subordinato alla perdurante attuabilità dell’oggetto dell’istanza: ove l’istruttoria accerti difformità plano-altimetriche e volumetriche tali da alterare lo stato dei luoghi, l’oggetto cade e la Regione può legittimamente disporre l’archiviazione. La validità del provvedimento di V.I.A. anteriore al 2009 resta condizionata al triplice presupposto dell’inizio dei lavori nel termine di legge, dell’invarianza progettuale e del rispetto delle volumetrie assentite; il loro venir meno impone un nuovo e autonomo procedimento ambientale.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva alla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 37/1985, la prosecuzione dell’attività estrattiva in una cava ricadente nel territorio comunale e inserita nel Sito di Interesse Nazionale di Taranto. Nel 2004 l’amministrazione regionale aveva espresso parere favorevole di V.I.A., condizionato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Un sopralluogo del 2016 accertava scavi in approfondimento oltre la quota autorizzata, fronti subverticali non gradonati di altezza molto superiore a quella prevista dal progetto e situazioni di pericolo per i lavoratori. Seguivano il sequestro dell’area, l’ottemperanza a prescrizioni di messa in sicurezza e il dissequestro. Il Comune competente subordinava però ogni autorizzazione all’ottenimento di un valido titolo ambientale. Il Servizio regionale attività estrattive, dopo preavviso di diniego e contraddittorio, archiviava l’istanza di proroga: la società impugnava l’atto, deducendo violazione di legge, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà e violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. Il Collegio ricostruisce il riparto di competenze dopo la L.R. n. 22/2019: il rilascio dei titoli autorizzativi è delegato ai Comuni, ma alla Regione resta il potere di indirizzo e coordinamento tecnico e, soprattutto, il rilascio del parere minerario obbligatorio e vincolante nell’ambito del procedimento autorizzativo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. n. 22/2019.

Su questo presupposto la Corte individua la regola centrale: i provvedimenti di proroga o prosecuzione ex art. 35 L.R. n. 37/1985 possono essere rilasciati unicamente sul presupposto dell’invarianza del progetto, che deve restare immutato rispetto agli elaborati agli atti dell’ufficio regionale. Il principio è confermato dall’art. 6, comma 1, lett. E) delle Linee Guida di Attuazione della L.R. n. 22/2019 e dalla giurisprudenza richiamata (TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 1502/2021, confermata da Cons. Stato, sez. IV, n. 568/2023): la proroga serve solo a consentire il completamento del progetto di coltivazione e recupero.

Nel caso concreto l’istruttoria ha evidenziato una pluralità di difformità rispetto al progetto originario, adeguatamente trasfuse nella motivazione dell’atto e del preavviso di rigetto. Caduto l’oggetto dell’istanza, la Regione può archiviare il procedimento. La prosecuzione richiesta esigerebbe una variante sostanziale da sottoporre all’unico ente oggi competente, il Comune territorialmente competente. Non convince l’argomento dell’ottemperanza: gli interventi del 2018 hanno assicurato la messa in sicurezza del sito, ma hanno essi stessi trasformato i luoghi in modo non conforme agli elaborati regionali, senza nuova e autonoma procedura autorizzativa.

Quanto al quarto motivo, la Corte esclude la perdurante efficacia del titolo ambientale. I provvedimenti di V.I.A. anteriori al 2009 restano efficaci solo se il progetto è rimasto invariato e l’esecuzione è avvenuta nel rispetto delle volumetrie assentite. Le profonde difformità plano-altimetriche e volumetriche fanno venir meno tali condizioni e impongono ex lege un nuovo procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Infine, il quinto motivo è respinto: il contraddittorio è stato instaurato, le osservazioni acquisite e valutate, e l’amministrazione non è tenuta a confutare puntualmente ogni allegazione difensiva, essendo sufficiente una motivazione idonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito (Cons. Stato, sez. VII, n. 9153/2024). Il ricorso è quindi infondato, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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