Annullata ordinanza di demolizione per mancata valutazione delle osservazioni procedimentali (TAR Sicilia n. 1287 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’Amministrazione, nell’ambito del procedimento di verifica della segnalazione certificata di inizio attività, assegni all’interessato un termine per la presentazione di osservazioni, si determina un legittimo affidamento sulla loro valutazione prima dell’adozione di misure repressive. Il Comune che, per ragioni di carattere organizzativo a sé non imputabili all’interessato, ometta di esaminare le osservazioni trasmesse a mezzo PEC viola i canoni di buona fede e di leale collaborazione, non essendo configurabile alcun onere per il privato di utilizzare esclusivamente il fascicolo elettronico dell’Ente. La natura vincolata dell’attività amministrativa non esonera l’Amministrazione dal motivare espressamente in ordine alle ragioni di mancato accoglimento delle considerazioni dell’interessato.
Il Fatto
La proprietaria di un lotto in un Comune siciliano ha impugnato l’ordinanza di demolizione con cui l’Ente locale le ha intimato la rimozione di tre opere, ritenute abusive in quanto realizzate senza titolo o in difformità dal titolo: una tettoia metallica aperta su tre lati, per la quale era stata presentata CILA istruita con esito negativo; un pergolato fotovoltaico comunicato in edilizia libera ma difforme dagli elaborati progettuali per la distanza dal confine; uno scavo destinato a piscina interrata, privo di autorizzazione. Il provvedimento ha ordinato la demolizione e il ripristino dei luoghi entro novanta giorni.
La ricorrente ha dedotto la natura precaria delle strutture, l’esistenza di un’istanza di sanatoria pendente davanti al Genio Civile e la qualificazione della piscina come pertinenza. Il Comune ha resistito, negando la ricezione di alcuna domanda di sanatoria e sostenendo l’irrilevanza delle osservazioni trasmesse. La domanda cautelare è stata definita con la fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie solo il primo profilo di censura, relativo al difetto di contraddittorio procedimentale. Con la comunicazione di esito negativo della CILA, il Comune aveva assegnato alla ricorrente dieci giorni per presentare osservazioni. Queste ultime sono state inoltrate il successivo 8.11.2024, come comprovato dal deposito documentale, ma l’Ente non le ha mai valutate né ne ha dato conto nel provvedimento ablatorio.
La giustificazione addotta in giudizio — la mancata confluenza delle osservazioni nel fascicolo elettronico in cui il funzionario era titolato a operare — non supera il vaglio del Collegio. L’Amministrazione, inviando una comunicazione di natura sostanzialmente endoprocedimentale, ha creato un affidamento legittimo sulla possibilità di un esito favorevole. Il difetto di acquisizione dipende da un problema organizzativo interno, certamente non imputabile alla privata.
Il Collegio afferma che la PEC costituisce strumento valido per le comunicazioni ufficiali tra cittadinanza e Amministrazione, né sussiste un onere del privato o del tecnico delegato di utilizzare l’accesso al fascicolo elettronico. Irrilevante è anche la mancata impugnazione della comunicazione di esito negativo, poiché la ricorrente poteva legittimamente confidare in un riscontro espresso prima delle misure sanzionatorie, non apparendo quella comunicazione un provvedimento definitivo.
La tesi dell’attività vincolata è respinta: la questione investe l’interpretazione delle norme da parte dell’Ente e imponeva di motivare sulle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni. Il provvedimento è pertanto annullato limitatamente all’opera sub a), con onere di rivalutare la CILA.
Gli altri motivi sono rigettati. La richiesta di parere al Genio Civile non integra valida istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, dovendo quella essere indirizzata al Comune, onde nessun effetto sospensivo può invocarsi. Quanto al pergolato, la difformità rispetto al progetto non è stata specificamente contestata. La piscina interrata, ai sensi dell’art. 10, comma 5, l.r. Sicilia n. 16/2016, richiede la SCIA e non è realizzabile in edilizia libera. Il Collegio rileva infine l’inammissibile integrazione postuma della motivazione operata dal Comune in memoria. La domanda risarcitoria è respinta per genericità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.