Silenzio PA su VIA obbligo di provvedere e rimborso diritti istruttoria (TAR Puglia n. 1185 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il carattere perentorio dei termini del procedimento di VIA, sancito dall’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, non determina la perdita del potere amministrativo, ma è qualificazione rilevante ai soli fini degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990; residua pertanto in capo all’Amministrazione l’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato sull’istanza del privato. Il silenzio serbato dal MASE sulla richiesta di VIA è illegittimo per inosservanza della scansione temporale degli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, non elidendo l’obbligo di pronuncia né la mancata espressione dei pareri nei termini né il loro eventuale tenore negativo. Il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ex art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 consegue ex lege, in modo automatico e diretto, allo sforamento dei termini procedimentali, e va qualificato come indennizzo da ritardo, forma speciale di quello previsto dall’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990; la relativa domanda è proponibile congiuntamente al ricorso avverso il silenzio ai sensi dell’art. 28, comma 4, del d.l. n. 69/2013.
Il Fatto
La società ricorrente presenta il 31.07.2023 istanza di VIA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in agro di tre comuni della provincia di Lecce, con potenza di picco pari a 35,55 MW. La documentazione è pubblicata il 31.08.2023 per la consultazione pubblica ex art. 24 del d.lgs. n. 152/2006. La Commissione tecnica PNRR-PNIEC non esprime il parere né predispone lo schema di provvedimento nei termini previsti.
Con ricorso ex artt. 31 e 117 del c.p.a., la società chiede la condanna delle Amministrazioni a concludere il procedimento, con nomina di un commissario ad acta, e il rimborso della metà dei diritti di istruttoria versati, pari a € 10.973,11. I Ministeri si costituiscono con atto di mero stile; il MASE chiede documentazione per procedere al rimborso. All’udienza camerale del 23.06.2025 la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa generale sul ricorso contra silentium: il rimedio è diretto a verificare la violazione dell’obbligo di provvedere, restando irrilevante il contenuto discrezionale o meno dell’atto richiesto. Il fondamento normativo è individuato nell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, che detta termini speciali per i progetti inclusi nel PNIEC e nell’allegato I-bis, categoria cui appartiene l’impianto in questione.
Il Tribunale passa in rassegna l’art. 25, comma 2-bis (130 giorni dalla pubblicazione per lo schema di provvedimento, poi 30 giorni per l’adozione, con concerto del Ministero della Cultura), il comma 1, ultimo periodo (la mancata o negativa espressione dei pareri non elide l’obbligo di pronuncia), il comma 2-quater (potere sostitutivo) e il comma 7. Su quest’ultimo si appunta la precisazione centrale: la perentorietà è limitata agli effetti degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge n. 241/1990 e non implica perdita del potere, residuando l’obbligo di provvedere.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento sul carattere manifestamente illegittimo del silenzio del MASE in materia, valorizzando il particolare favor per le fonti rinnovabili, confermato dal Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22.12.2022, e cita numerosi precedenti conformi, tra cui Cons. Stato n. 1559/2020, TAR Lazio n. 12670/2024, TAR Puglia, Bari, n. 500/2024 e TAR Puglia, Lecce, n. 431/2025.
Sul piano applicativo, la mera scansione temporale basta: a fronte dell’istanza e della pubblicazione del 31.08.2023, il procedimento è fermo in fase istruttoria, ampiamente decorso il termine di 130 più 30 giorni. Il Collegio dichiara l’illegittimità del silenzio e riconosce l’obbligo di provvedere senza vincolo di contenuto, assegnando 180 giorni per l’adempimento; la nomina del commissario è differita e subordinata a istanza di parte in caso di perdurante inadempimento.
Quanto al rimborso, il Collegio qualifica la fattispecie come indennizzo da ritardo procedimentale, forma speciale dell’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990, e afferma la proponibilità della domanda congiunta al ricorso avverso il silenzio ex art. 28, comma 4, del d.l. n. 69/2013. Il diritto al 50% dei diritti di istruttoria sorge automaticamente ex lege allo sforamento dei termini, con contestuale obbligo di pagamento a carico del MASE; la condanna è pronunciata per € 10.973,11, importo non specificamente contestato. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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