Silenzio della P.A. e sopravvenuta carenza di interesse nel rito amministrativo (TAR Lazio n. 171 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, presupposto della condanna dell’Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., è che al momento della pronuncia del giudice perduri l’inerzia dell’Amministrazione inadempiente. Ove l’Amministrazione adotti, nel corso del giudizio, un provvedimento esplicito in risposta all’istanza dell’interessato, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’adozione del provvedimento prima della proposizione del ricorso determina invece inammissibilità per carenza originaria dell’interesse ad agire. Permane la situazione di inerzia colpevole se l’Amministrazione non conclude il procedimento nel termine di riferimento ovvero adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, presentata nel novembre 2023. Deduce la violazione dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 2 della legge n. 241/1990, essendo spirato il termine per concludere il procedimento senza alcun provvedimento espresso. Chiede la declaratoria di illegittimità del silenzio e l’ordine alla Questura di provvedere.
Le Amministrazioni intimate si costituiscono con atto di mero stile. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa passa in decisione. Con ordinanza n. 32 del 19 gennaio 2026, adottata ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a., il Collegio rileva d’ufficio la possibile tardività del ricorso rispetto al termine decadenziale dell’art. 31, comma 2, c.p.a., decorrente dalla presentazione dell’istanza, e assegna termine alle parti per memorie. Il ricorrente rappresenta poi che, dopo la notifica del ricorso, la Questura ha rilasciato il permesso di soggiorno, dichiarando di non avere più interesse alla pronuncia sul silenzio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuto meno, in corso di giudizio, il presupposto della condanna dell’Amministrazione per il silenzio illegittimamente serbato. Il thema decidendum si sposta pertanto dalla questione di tempestività, pure sollevata d’ufficio, alla verifica della permanenza dell’interesse ad agire.
Il Tribunale ricostruisce la regola processuale: presupposto della condanna ai sensi dell’art. 117 c.p.a. è che al momento della pronuncia perduri l’inerzia dell’Amministrazione inadempiente. Da ciò discende che l’adozione di un provvedimento esplicito rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell’interesse, se intervenuto prima della proposizione del ricorso, o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se intervenuto nel corso del giudizio.
Il Collegio precisa i casi in cui l’interesse permane: se l’Amministrazione non conclude il procedimento, quale ne sia il contenuto, nel termine di riferimento, oppure se adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio. Tali attività non integrano un provvedimento ultimativo del procedimento che l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere, ma un rinvio sine die. Sul punto richiama Consiglio di Stato sez. IV, 27/11/2024, n. 9543.
Nel caso concreto, l’Amministrazione ha posto fine alla situazione di inerzia lamentata con la proposizione del ricorso. Il ricorrente stesso ha riconosciuto, con la memoria, di non avere più interesse a una pronuncia sulle richieste originariamente formulate. Ciò determina, ex se, la sopravvenuta carenza di interesse alla delibazione, restando assorbita ogni valutazione sulla tempestività del ricorso.
Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico della parte soccombente. Poiché il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio, trova applicazione l’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, con pagamento a favore dello Stato. Sull’istanza di liquidazione del difensore, il Tribunale verifica la permanenza delle condizioni reddituali ai sensi dell’art. 127, comma 4, del d.P.R. n. 115/2002, ritenendo sufficiente l’autocertificazione e la documentazione prodotta, secondo la Corte costituzionale n. 157 del 2021, e liquida la somma in dispositivo.
Nota della Redazione
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