Revisione veicoli: escluso silenzio assenso e disponibilità locali per intera concessione (TAR Sicilia n. 1186 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione di veicoli a motore non può formarsi per silenzio assenso. Il procedimento attiene alla pubblica incolumità e alla sicurezza della circolazione, materie escluse dal meccanismo dell’art. 20, comma 1, legge n. 241/1990 e richiamate dall’art. 29, comma 2, L.R. Sicilia n. 7/2019. Il requisito dei locali idonei di cui all’art. 80, comma 9, d.lgs. n. 285/1992 e all’art. 239, comma 3, d.P.R. n. 495/1992 non si esaurisce nel possesso di mero fatto: esige un titolo giuridico che assicuri la disponibilità dei locali per l’intera durata della concessione quinquennale. La clausola che vieta la sublocazione è violata da ogni trasferimento del godimento a terzi, qualunque sia il titolo, anche il comodato.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva un centro di revisione autoveicoli in forza di autorizzazione risalente al 2001, poi rinnovata e intestata alla nuova compagine societaria nel 2011. Nel marzo 2015 presentava istanza di rinnovo dell’autorizzazione per il codice impresa già assegnato.

La Motorizzazione Civile di Catania avviava il procedimento e richiedeva due distinte integrazioni documentali, tra cui la planimetria dei locali, il certificato di agibilità, la certificazione antincendio e il titolo di proprietà o contratto di locazione registrato. La società produceva quanto richiesto, rappresentando che parte della documentazione non esisteva o era già in possesso dell’Amministrazione. Con nota del 7.9.2023 la Motorizzazione disponeva l’archiviazione dell’istanza per mancanza dei requisiti e la cessazione dei collegamenti sul portale dell’automobilista. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto che si sia formato un provvedimento tacito di accoglimento. L’art. 20, comma 1, legge n. 241/1990 esclude dal silenzio assenso gli atti e i procedimenti riguardanti la salute e la pubblica incolumità. L’art. 80 cod. strada collega la revisione all’accertamento delle condizioni di sicurezza per la circolazione e alla compatibilità ambientale: ne deriva che l’autorizzazione ai centri di revisione non può essere resa per silenzio assenso. Il testo regionale dell’art. 29 L.R. n. 7/2019, nel frattempo modificato, era già omogeneo alla disciplina nazionale.

Quanto alla lamentata omissione del preavviso di rigetto, il Collegio rileva che la sequenza procedimentale ha visto una prolungata interlocuzione tra uffici e impresa: due richieste di integrazione e altrettanti adempimenti, uno dei quali corredato da argomentazioni sulle criticità. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 581 del 2020 e TAR Puglia – Bari, Sez. I, n. 641 del 2016, il giudice esclude un vizio procedimentale invalidante, perché le garanzie partecipative non vanno applicate in maniera formalistica e gli atti equipollenti al preavviso raggiungono lo scopo.

Sul nucleo sostanziale, il provvedimento è plurimotivato. Applicando l’indirizzo di Cons. Stato, Sez. IV, n. 8251 del 2023, il Collegio ritiene sufficiente verificare la legittimità di una sola ragione giustificatrice e si sofferma sul titolo di disponibilità dei locali. La società oppone che la legge parla di “possesso” e non di proprietà o locazione. Il Collegio replica che l’art. 80, comma 8, d.lgs. n. 285/1992 configura una concessione quinquennale finalizzata a garantire il servizio di revisione alla collettività: non è invocabile l’art. 1140 cod. civ., perché il possesso è tutelato solo contro specifiche aggressioni e cede dinanzi all’esercizio di un potere giuridico.

La società deduce il proprio titolo da un contratto di comodato registrato nel 2011, a sua volta fondato su una locazione del 2001 in favore di altra società. L’art. 6 di quel contratto vieta espressamente la sublocazione. Richiamando Cass. civ., Sez. III, n. 4252 del 1988, il Collegio afferma che il divieto è violato ogni volta che il conduttore trasferisca a terzi il godimento, anche parziale, della cosa, indipendentemente dal titolo. Il comodato non offre garanzia migliore, perché l’art. 1809, comma 2, cod. civ. consente al comodante di esigere la restituzione immediata per urgente bisogno.

Il possesso dei locali resta dunque di mero fatto e inidoneo a sorreggere l’istanza. Il ricorso avverso la nota confermativa del 19.10.2023 è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Il ricorso è in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile, con condanna della società alla refusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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