Il divieto di partecipazione al concorso opera in capo al membro effettivo (TAR Trentino-Alto Adige n. 18 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’art. 6-bis legge n. 241/1990 e dell’art. 12-bis legge provinciale n. 17/1993 presuppone che il soggetto sia titolare di una posizione decisionale o comunque partecipi attivamente all’adozione dell’atto. Il componente supplente di una commissione di gara che non sia mai stato chiamato a esercitare le funzioni, per essere stato il membro effettivo sempre presente, non versa in situazione di conflitto, neppure potenziale, e non è tenuto alla segnalazione. La commissione di gara che operi su criteri vincolati, mediante mera attribuzione di punteggi predeterminati, non è titolare di alcun margine di apprezzamento discrezionale. La clausola del bando che esclude chi abbia subito il revoca o la decadenza dell’autorizzazione nei cinque anni precedenti va interpretata restrittivamente e riguarda solo i provvedimenti sanzionatori adottati per colpa del titolare, non l’annullamento d’ufficio disposto per vizio della cessione e con efficacia retroattiva.
Il Fatto
Un Comune altoatesino bandisce un concorso per due autorizzazioni all’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Alla procedura partecipano nove aspiranti. Il ricorrente, titolare di impresa individuale e noleggiatore di professione, si colloca inizialmente al secondo posto; un concorrente, componente supplente della commissione, risulta quinto.
Un altro candidato presenta un reclamo, sostenendo che a quest’ultimo era stata sottratta un’autorizzazione nei cinque anni precedenti. Il responsabile dell’ufficio licenze respinge il reclamo. Il candidato interessato deposita allora una richiesta di mera rettifica del proprio domande, corredata di visure camerali; la commissione ridetermina i punteggi e lo colloca al secondo posto, con il conseguente arretramento del ricorrente al terzo. Questi impugna gli atti davanti al TAR, lamentando il conflitto di interessi del commissario supplente, l’illegittimo riesame in autotutela e l’errata attribuzione dei titoli di preferenza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo non regge. Il ricorrente muove dalla sola nomina a supplente, ma le norme richiamate riguardano esclusivamente il responsabile del procedimento e i funzionari competenti per i pareri, le valutazioni tecniche e il provvedimento finale, cioè soggetti titolari di potere decisionale. Il commissario supplente non fece mai parte della commissione, perché il membro effettivo svolse sempre il proprio incarico. Ogni attività di valutazione fu compiuta solo dai componenti effettivi. Il conflitto di interessi, anche solo potenziale, esige quindi la possibilità concreta di incidere sulla decisione, nella specie insussistente.
Il collegio aggiunge due rilievi. Irrilevante è che effettivo e supplente fossero entrambi designati dall’associazione artigiana, o che si conoscessero: accogliere l’opposta tesi impedirebbe la partecipazione a chiunque abbia un rapporto di semplice conoscenza con un commissario. Soprattutto, la commissione non godeva di discrezionalità: analizzava i documenti e sommava i punti secondo criteri predeterminati, senza margini di apprezzamento.
Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente qualifica l’istanza del concorrente come richiesta di rettifica tardiva e sostiene che il riesame sarebbe avvenuto senza delibera della Giunta. Il TAR osserva che la formula usata era impropria, ma l’atto integrava una domanda di autotutela, esaminata dall’amministrazione e sfociata nella nuova valutazione, poi recepita dalla Giunta. Gli attestati prodotti non erano documenti nuovi: confermavano i rapporti di lavoro già indicati nel domanda presentato nei termini, con allegato l’estratto dell’archivio dei lavoratori. Il bando consentiva peraltro di depositare le prove dei titoli preferenziali entro trenta giorni dall’assegnazione.
Il terzo motivo è respinto. La clausola che esclude chi abbia subito revoca o decadenza dell’autorizzazione nei cinque anni precedenti va letta restrittivamente e rinvia ai soli casi sanzionatori previsti dalla disciplina comunale, tutti caratterizzati da un comportamento colpevole del titolare. L’annullamento d’ufficio adottato dal Comune di Sand in Taufers dipendeva invece da un vizio della cessione d’azienda, imputabile a un terzo e non al candidato, e opera con efficacia ex tunc: l’autorizzazione si considera come mai rilasciata. È perciò esclusa ogni equiparazione alla revoca. La censura sull’omessa trattazione del reclamo altrui è invece inammissibile per difetto di legittimazione.
Il quarto motivo è in parte fondato. Il TAR ritiene che anche l’attività di autista di autobus costituisca esperienza utile, ma verifica i periodi dichiarati. Due rapporti di lavoro, di sedici e diciannove mesi, giustificano complessivamente quattro punti; il terzo, di poco superiore a quattro mesi, non raggiunge la soglia dei sei mesi e non può essere valutato. L’attribuzione di cinque punti è dunque illegittima: il concorrente scende a ventidue punti, pari al ricorrente. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti, con annullamento della delibera n. 346 del 28.06.2023 e del verbale del 13.06.2023 relativi all’autorizzazione contestata, e respinto nel resto; le spese sono compensate parzialmente, con condanna del ricorrente verso il Comune e il controinteressato estraneo all’annullamento.
Nota della Redazione
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