Rito del silenzio inesperibile contro inserimento in elenco separato dei richiedenti dublinanti (TAR Toscana n. 1417 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rito del silenzio non è esperibile quando l’Amministrazione abbia fornito un riscontro alla domanda di inserimento nel sistema di accoglienza, ancorché mediante l’inserimento della stessa in un elenco separato in attesa della definizione della procedura Dublino. L’eventuale efficacia sospensiva di tale collocazione deriva da un provvedimento amministrativo generale e va contestata con l’azione impugnatoria, non con il rimedio avverso l’inerzia. La declaratoria di inammissibilità del ricorso travolge la richiesta di cessazione della materia del contendere e comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Fatto

Sette richiedenti protezione internazionale, difese dal medesimo legale, agivano con separati ricorsi avverso il silenzio-inadempimento che la Prefettura di Siena avrebbe serbato sulle loro istanze di inserimento nei CAS. Chiedevano l’accertamento dell’obbligo di provvedere in termini brevi e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

Deducevano di essere stati esclusi dall’elenco ordinato secondo la data di presentazione delle domande e collocati in un distinto elenco dei richiedenti sottoposti alla procedura Dublino. Due di essi allegavano condizioni di vulnerabilità. La Prefettura eccepiva di aver dato riscontro alle istanze mediante l’inserimento in tale elenco separato, in attesa della decisione dell’Unità Dublino. Per due ricorrenti, nelle more, veniva riconosciuta la competenza italiana e il legale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione del compenso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi per identità del petitum sostanziale e respinge la tesi secondo cui i ricorrenti vanterebbero un diritto incondizionato all’accoglienza, tale da rendere l’attività amministrativa integralmente vincolata.

Il passaggio centrale riguarda la qualificazione della condotta. I ricorrenti invocano le sentenze di questa Sezione n. 666/2025 e n. 750/2025, ma il richiamo è giudicato inconferente. In quei casi l’Amministrazione non aveva risposto alla domanda, esplicitando solo in giudizio la pendenza della procedura Dublino, con la conseguenza che il provvedimento andava reso. Nei casi in esame, invece, la Prefettura ha da subito fornito un riscontro, collocando le istanze in un elenco a parte in attesa dell’individuazione della competenza italiana.

A prescindere dalla legittimità del contenuto, non può dunque ritenersi che l’Amministrazione sia rimasta inerte. Se poi si volesse qualificare l’inserimento separato come sospensione procedimentale, tale effetto deriva dal decreto prefettizio del 14 gennaio 2025, che ha fissato il criterio per i cd. “dublinanti”. La sua eliminazione andava chiesta con l’azione impugnatoria, non con il rito del silenzio.

Il Collegio esclude la conversione del rito in quello ordinario, perché manca l’articolazione di censure avverso il provvedimento prefettizio: i ricorrenti ne chiedono solo nelle conclusioni e in modo generico l'”irrilevanza procedimentale” o, in subordine, l’annullamento. I gravami sono pertanto dichiarati inammissibili, con assorbimento delle richieste di cessazione della materia del contendere.

Dalla declaratoria discende la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per tutti i ricorrenti. Le spese sono compensate in ragione della fattispecie nel suo complesso. Sulle istanze di vulnerabilità il Collegio non si pronuncia nel merito, essendo assorbite dalla declaratoria di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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